Manutenzioni, pulizie, installazioni, trasporti: quando un’impresa esterna lavora nei tuoi locali, i rischi delle due attività si sommano. La legge chiede al committente di verificare chi entra, informarlo sui rischi e coordinare il lavoro.
Gestiamo per il committente gli adempimenti dell’art. 26: verifica delle imprese, informazione sui rischi, DUVRI con i costi della sicurezza e riunioni di coordinamento.

L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 si applica al datore di lavoro che affida lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una sua unità produttiva, purché abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto.
I rischi da interferenza sono quelli che nascono dal contatto tra le attività del committente e quelle dell’appaltatore, o tra più appaltatori che operano nello stesso luogo.
Gli obblighi del committente
Fermi restando gli obblighi di verifica, informazione e coordinamento, il DUVRI non è richiesto (art. 26, comma 3-bis) per:
- servizi di natura intellettuale;
- mere forniture di materiali o attrezzature;
- lavori o servizi di durata non superiore a 5 uomini-giorno nell’arco di un anno.
L’esclusione non vale se l’attività comporta rischio di incendio di livello elevato, lavori in ambienti confinati, agenti cancerogeni, mutageni o biologici, amianto, atmosfere esplosive o i rischi particolari dell’Allegato XI.
Nei settori a basso rischio individuati con decreto (art. 29, comma 6-ter), il committente può, in alternativa al DUVRI, nominare un proprio incaricato con adeguate formazione, esperienza e competenza per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento.
Gli obblighi dell’appaltatore
- munire il proprio personale di tessera di riconoscimento con fotografia, generalità e indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8);
- indicare espressamente al committente il personale che svolge la funzione di preposto (art. 26, comma 8-bis);
- cooperare e coordinarsi con il committente e con le altre imprese presenti (art. 26, comma 2).
Se i lavori rientrano nei cantieri temporanei o mobili (Titolo IV del D.Lgs. 81/2008), al posto del DUVRI si applicano il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza delle imprese (art. 96, comma 2); l’idoneità si verifica secondo l’Allegato XVII e le imprese devono possedere la patente a crediti (art. 27). Nei cantieri in appalto il D.L. 159/2025 ha introdotto il badge di cantiere, evoluzione della tessera di riconoscimento.
Come lavoriamo
Chi entra in azienda, per quali attività, in quali aree e in quali periodi.
Raccolta e controllo dei documenti: idoneità tecnico-professionale, nomine, formazione, preposto, tessere di riconoscimento.
Valutazione dei rischi da interferenza, misure di prevenzione e stima dei costi da indicare nel contratto.
Incontro con le imprese prima dell’inizio dei lavori, con verbale e scambio delle informazioni sui rischi.
Revisione del DUVRI quando cambiano attività, imprese o aree di lavoro.
