Appalti e DUVRI

Manutenzioni, pulizie, installazioni, trasporti: quando un’impresa esterna lavora nei tuoi locali, i rischi delle due attività si sommano. La legge chiede al committente di verificare chi entra, informarlo sui rischi e coordinare il lavoro.

Gestiamo per il committente gli adempimenti dell’art. 26: verifica delle imprese, informazione sui rischi, DUVRI con i costi della sicurezza e riunioni di coordinamento.

COSA DICE LA LEGGE

Rischi da interferenza tra committente e appaltatore: il DUVRI e la tessera di riconoscimento

L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 si applica al datore di lavoro che affida lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una sua unità produttiva, purché abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto.

I rischi da interferenza sono quelli che nascono dal contatto tra le attività del committente e quelle dell’appaltatore, o tra più appaltatori che operano nello stesso luogo.

Gli obblighi del committente

1Verifica dell’idoneità
Verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi: certificato della Camera di Commercio e autocertificazione dei requisiti.Art. 26, comma 1, lett. a
2Informazione sui rischi
Informazioni dettagliate sui rischi dell’ambiente in cui si opera e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.Art. 26, comma 1, lett. b
3Cooperazione e coordinamento
Committente e appaltatori cooperano all’attuazione delle misure e coordinano gli interventi, informandosi reciprocamente.Art. 26, comma 2
4DUVRI
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze: indica le misure per eliminarli o ridurli al minimo, è allegato al contratto e va aggiornato con l’evoluzione dei lavori.Art. 26, comma 3
5Costi della sicurezza
I costi delle misure contro i rischi da interferenza vanno indicati specificamente nel contratto, a pena di nullità, e non sono soggetti a ribasso.Art. 26, comma 5
QUANDO IL DUVRI NON È RICHIESTO

Fermi restando gli obblighi di verifica, informazione e coordinamento, il DUVRI non è richiesto (art. 26, comma 3-bis) per:

  • servizi di natura intellettuale;
  • mere forniture di materiali o attrezzature;
  • lavori o servizi di durata non superiore a 5 uomini-giorno nell’arco di un anno.

L’esclusione non vale se l’attività comporta rischio di incendio di livello elevato, lavori in ambienti confinati, agenti cancerogeni, mutageni o biologici, amianto, atmosfere esplosive o i rischi particolari dell’Allegato XI.

Nei settori a basso rischio individuati con decreto (art. 29, comma 6-ter), il committente può, in alternativa al DUVRI, nominare un proprio incaricato con adeguate formazione, esperienza e competenza per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento.

Gli obblighi dell’appaltatore

  • munire il proprio personale di tessera di riconoscimento con fotografia, generalità e indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8);
  • indicare espressamente al committente il personale che svolge la funzione di preposto (art. 26, comma 8-bis);
  • cooperare e coordinarsi con il committente e con le altre imprese presenti (art. 26, comma 2).
LAVORI IN CANTIERE

Se i lavori rientrano nei cantieri temporanei o mobili (Titolo IV del D.Lgs. 81/2008), al posto del DUVRI si applicano il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza delle imprese (art. 96, comma 2); l’idoneità si verifica secondo l’Allegato XVII e le imprese devono possedere la patente a crediti (art. 27). Nei cantieri in appalto il D.L. 159/2025 ha introdotto il badge di cantiere, evoluzione della tessera di riconoscimento.

Come lavoriamo

1Censimento degli appalti
Chi entra in azienda, per quali attività, in quali aree e in quali periodi.
2Verifica delle imprese
Raccolta e controllo dei documenti: idoneità tecnico-professionale, nomine, formazione, preposto, tessere di riconoscimento.
3DUVRI e costi della sicurezza
Valutazione dei rischi da interferenza, misure di prevenzione e stima dei costi da indicare nel contratto.
4Riunione di coordinamento
Incontro con le imprese prima dell’inizio dei lavori, con verbale e scambio delle informazioni sui rischi.
5Aggiornamento
Revisione del DUVRI quando cambiano attività, imprese o aree di lavoro.
Da sapere · L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore e con i subappaltatori per i danni subiti dai loro lavoratori e non indennizzati dall’INAIL, esclusi quelli dovuti ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici (art. 26, comma 4).
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