Rumore delle macchine, vibrazioni degli utensili, saldatura e laser, sole e caldo nei cantieri estivi: gli agenti fisici sono presenti in quasi tutte le aziende. La legge chiede di valutarli con metodo, da personale qualificato, e di ripetere la valutazione nel tempo.
Valutiamo tutti gli agenti fisici presenti in azienda e, per rumore e vibrazioni, eseguiamo direttamente le misure con strumentazione tarata.

Il Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 considera agenti fisici rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche di origine artificiale, microclima e atmosfere iperbariche (art. 180).
La valutazione fa parte del DVR ed è programmata ed effettuata almeno ogni quattro anni da personale qualificato del servizio di prevenzione e protezione; va aggiornata quando cambia qualcosa di significativo o quando lo richiedono i risultati della sorveglianza sanitaria (art. 181, comma 2).
Gli agenti che valutiamo
Rumore
Riguarda tutte le attività con macchine, utensili, impianti o lavorazioni rumorose. L’esposizione si esprime come livello giornaliero (LEX,8h) e come picco.
| Valori inferiori di azione | 80 dB(A) · 135 dB(C) |
| Valori superiori di azione | 85 dB(A) · 137 dB(C) |
| Valori limite di esposizione | 87 dB(A) · 140 dB(C) |
- misura dei livelli se si può ritenere superato il valore inferiore di azione (art. 190)
- oltre 80 dB(A): protettori auricolari a disposizione, informazione e formazione (artt. 193 e 195)
- oltre 85 dB(A): uso dei protettori obbligatorio, programma di misure tecniche e organizzative, aree segnalate (artt. 192 e 193)
- sorveglianza sanitaria oltre 85 dB(A); tra 80 e 85 su richiesta o se il medico competente la ritiene necessaria (art. 196)
Vibrazioni
Mano-braccio (HAV) per chi usa utensili vibranti come smerigliatrici, martelli, motoseghe, decespugliatori; corpo intero (WBV) per chi guida mezzi come carrelli, macchine movimento terra, trattori.
| Mano-braccio · valore d’azione | 2,5 m/s² |
| Mano-braccio · valore limite | 5 m/s² |
| Corpo intero · valore d’azione | 0,5 m/s² |
| Corpo intero · valore limite | 1,0 m/s² |
- valutazione con misure oppure con dati del fabbricante e banche dati riconosciute (art. 202)
- oltre il valore d’azione: programma di misure tecniche e organizzative, scelta di attrezzature a minori vibrazioni, manutenzione, sedili e guanti adeguati (art. 203)
- sorveglianza sanitaria oltre il valore d’azione (art. 204)
- il valore limite non va mai superato
Campi elettromagnetici
Campi da 0 Hz a 300 GHz: saldatrici a resistenza, forni e riscaldatori a induzione, elettrolisi, magnetizzatori, apparecchi elettromedicali, trasmettitori e antenne.
- valori limite di esposizione (VLE) per gli effetti sanitari e sensoriali
- valori di azione (VA) inferiori e superiori, più facili da verificare
- per i lavoratori con dispositivi medici impiantati (pacemaker, defibrillatori, protesi metalliche) e per le lavoratrici in gravidanza servono valutazioni specifiche
- valutazione basata su norme tecniche, dati dei fabbricanti e banche dati; misure o calcoli solo se necessari (art. 209)
- molte attrezzature di uso comune sono conformi per definizione e non richiedono approfondimenti (CEI EN 50499)
- misure di prevenzione, segnaletica e delimitazione delle aree se si superano i valori di azione (art. 210)
- attenzione ai lavoratori particolarmente sensibili (art. 183) e sorveglianza sanitaria (art. 211)
Radiazioni ottiche artificiali (ROA)
Radiazioni ultraviolette, visibili e infrarosse prodotte da sorgenti artificiali: saldatura ad arco, laser, lampade UV per polimerizzazione o germicide, forni e materiali incandescenti.
- valori limite per le sorgenti non coerenti (Allegato XXXVII, parte I)
- valori limite per i laser (Allegato XXXVII, parte II)
- classificazione delle lampade per gruppi di rischio (CEI EN 62471) e dei laser per classi (IEC 60825-1)
- valutazione anche sulla base dei dati del fabbricante e delle norme tecniche (art. 216)
- misure tecniche, schermature, segnaletica e delimitazione delle zone (art. 217)
- protezione di occhi e pelle con DPI adeguati alla sorgente
- sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti (art. 218)
Radiazione solare
Chi lavora all’aperto, in edilizia, agricoltura, manutenzione stradale, cantieristica o spiagge, è esposto agli ultravioletti del sole, con effetti su pelle e occhi.
- il Capo V riguarda solo le sorgenti artificiali: per il sole non ci sono valori limite di legge
- il riferimento pratico è l’indice UV previsto per la giornata
- l’esposizione si somma al rischio caldo nei mesi estivi
- valutazione nel DVR come per ogni altro rischio (art. 28)
- misure organizzative: lavori più esposti nelle ore con indice UV più basso, zone d’ombra, pause
- indumenti coprenti, copricapo, occhiali con filtro UV e prodotti protettivi per la pelle
- informazione dei lavoratori e coinvolgimento del medico competente
Caldo e freddo (microclima)
Dal comfort degli uffici agli ambienti severi: lavori all’aperto d’estate, fonderie e forni, cucine, celle frigorifere, lavori all’aperto d’inverno.
- ambienti moderati: indici PMV e PPD (UNI EN ISO 7730)
- ambienti caldi: indice WBGT (UNI EN ISO 7243) e modello PHS (UNI EN ISO 7933)
- ambienti freddi: indice IREQ (UNI EN ISO 11079)
- emergenze climatiche: bollettino ufficiale del Ministero della salute sulle ondate di calore
- temperatura dei luoghi di lavoro adeguata all’organismo umano, tenuto conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici (Allegato IV, punto 1.9)
- in caso di caldo estremo: riorganizzazione di orari e turni, pause, acqua, zone d’ombra (Protocollo quadro 2025)
- informazione e formazione sul riconoscimento dei sintomi e sul primo soccorso
- attenzione ai lavoratori più sensibili, con il medico competente
Come lavoriamo
Macchine, utensili, lavorazioni e postazioni all’aperto: quali agenti sono presenti e chi è esposto.
Per rumore e vibrazioni misure strumentali; per gli altri agenti dati dei fabbricanti, banche dati riconosciute e norme tecniche.
Classificazione dei lavoratori per fascia di esposizione, individuazione di chi supera i valori di azione.
Interventi tecnici e organizzativi, DPI, segnaletica, informazione e formazione; indicazioni al medico competente per la sorveglianza sanitaria.
Documento integrato nel DVR e data della prossima revisione.
