Rischi fisici

Rumore delle macchine, vibrazioni degli utensili, saldatura e laser, sole e caldo nei cantieri estivi: gli agenti fisici sono presenti in quasi tutte le aziende. La legge chiede di valutarli con metodo, da personale qualificato, e di ripetere la valutazione nel tempo.

Valutiamo tutti gli agenti fisici presenti in azienda e, per rumore e vibrazioni, eseguiamo direttamente le misure con strumentazione tarata.

COSA DICE LA LEGGE

Agenti fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche e solari, microclima

Il Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 considera agenti fisici rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche di origine artificiale, microclima e atmosfere iperbariche (art. 180).

La valutazione fa parte del DVR ed è programmata ed effettuata almeno ogni quattro anni da personale qualificato del servizio di prevenzione e protezione; va aggiornata quando cambia qualcosa di significativo o quando lo richiedono i risultati della sorveglianza sanitaria (art. 181, comma 2).

Gli agenti che valutiamo

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Rumore

RIFERIMENTO NORMATIVO
D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII, Capo II, artt. 187-198 · UNI EN ISO 9612

Riguarda tutte le attività con macchine, utensili, impianti o lavorazioni rumorose. L’esposizione si esprime come livello giornaliero (LEX,8h) e come picco.

VALORI DI RIFERIMENTO
Valori inferiori di azione80 dB(A) · 135 dB(C)
Valori superiori di azione85 dB(A) · 137 dB(C)
Valori limite di esposizione87 dB(A) · 140 dB(C)
Art. 189. Per i valori limite si tiene conto dell’attenuazione dei protettori auricolari.
OBBLIGHI PRINCIPALI
  • misura dei livelli se si può ritenere superato il valore inferiore di azione (art. 190)
  • oltre 80 dB(A): protettori auricolari a disposizione, informazione e formazione (artt. 193 e 195)
  • oltre 85 dB(A): uso dei protettori obbligatorio, programma di misure tecniche e organizzative, aree segnalate (artt. 192 e 193)
  • sorveglianza sanitaria oltre 85 dB(A); tra 80 e 85 su richiesta o se il medico competente la ritiene necessaria (art. 196)
Cosa facciamo · Misure fonometriche secondo UNI EN ISO 9612 con strumentazione tarata, calcolo di LEX,8h e picchi per mansione, analisi in frequenza per la scelta dei protettori auricolari. Vedi Rilievi strumentali.
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Vibrazioni

RIFERIMENTO NORMATIVO
D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII, Capo III, artt. 199-205 · UNI EN ISO 5349 e ISO 2631-1

Mano-braccio (HAV) per chi usa utensili vibranti come smerigliatrici, martelli, motoseghe, decespugliatori; corpo intero (WBV) per chi guida mezzi come carrelli, macchine movimento terra, trattori.

VALORI DI RIFERIMENTO
Mano-braccio · valore d’azione2,5 m/s²
Mano-braccio · valore limite5 m/s²
Corpo intero · valore d’azione0,5 m/s²
Corpo intero · valore limite1,0 m/s²
Art. 201, riferiti a 8 ore di lavoro.
OBBLIGHI PRINCIPALI
  • valutazione con misure oppure con dati del fabbricante e banche dati riconosciute (art. 202)
  • oltre il valore d’azione: programma di misure tecniche e organizzative, scelta di attrezzature a minori vibrazioni, manutenzione, sedili e guanti adeguati (art. 203)
  • sorveglianza sanitaria oltre il valore d’azione (art. 204)
  • il valore limite non va mai superato
Cosa facciamo · Misure di accelerazione mano-braccio e corpo intero con accelerometro triassiale, calcolo dell’esposizione giornaliera A(8) per mansione e confronto con le banche dati. Vedi Rilievi strumentali.
3

Campi elettromagnetici

RIFERIMENTO NORMATIVO
D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII, Capo IV, artt. 206-212, Allegato XXXVI · D.Lgs. 159/2016 · CEI EN 50499

Campi da 0 Hz a 300 GHz: saldatrici a resistenza, forni e riscaldatori a induzione, elettrolisi, magnetizzatori, apparecchi elettromedicali, trasmettitori e antenne.

VALORI DI RIFERIMENTO
  • valori limite di esposizione (VLE) per gli effetti sanitari e sensoriali
  • valori di azione (VA) inferiori e superiori, più facili da verificare
  • per i lavoratori con dispositivi medici impiantati (pacemaker, defibrillatori, protesi metalliche) e per le lavoratrici in gravidanza servono valutazioni specifiche
OBBLIGHI PRINCIPALI
  • valutazione basata su norme tecniche, dati dei fabbricanti e banche dati; misure o calcoli solo se necessari (art. 209)
  • molte attrezzature di uso comune sono conformi per definizione e non richiedono approfondimenti (CEI EN 50499)
  • misure di prevenzione, segnaletica e delimitazione delle aree se si superano i valori di azione (art. 210)
  • attenzione ai lavoratori particolarmente sensibili (art. 183) e sorveglianza sanitaria (art. 211)
Cosa facciamo · Censimento delle sorgenti, verifica delle attrezzature che rientrano tra quelle conformi per norma, individuazione dei casi da approfondire e delle misure per i lavoratori particolarmente sensibili.
4

Radiazioni ottiche artificiali (ROA)

RIFERIMENTO NORMATIVO
D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII, Capo V, artt. 213-218, Allegato XXXVII · CEI EN 62471 · IEC 60825-1

Radiazioni ultraviolette, visibili e infrarosse prodotte da sorgenti artificiali: saldatura ad arco, laser, lampade UV per polimerizzazione o germicide, forni e materiali incandescenti.

VALORI DI RIFERIMENTO
  • valori limite per le sorgenti non coerenti (Allegato XXXVII, parte I)
  • valori limite per i laser (Allegato XXXVII, parte II)
  • classificazione delle lampade per gruppi di rischio (CEI EN 62471) e dei laser per classi (IEC 60825-1)
OBBLIGHI PRINCIPALI
  • valutazione anche sulla base dei dati del fabbricante e delle norme tecniche (art. 216)
  • misure tecniche, schermature, segnaletica e delimitazione delle zone (art. 217)
  • protezione di occhi e pelle con DPI adeguati alla sorgente
  • sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti (art. 218)
Cosa facciamo · Censimento delle sorgenti, classificazione per gruppo o classe di rischio, valutazione dell’esposizione e indicazione di schermi e DPI per occhi e pelle.
5

Radiazione solare

RIFERIMENTO NORMATIVO
D.Lgs. 81/2008, artt. 15 e 28 (valutazione di tutti i rischi)

Chi lavora all’aperto, in edilizia, agricoltura, manutenzione stradale, cantieristica o spiagge, è esposto agli ultravioletti del sole, con effetti su pelle e occhi.

VALORI DI RIFERIMENTO
  • il Capo V riguarda solo le sorgenti artificiali: per il sole non ci sono valori limite di legge
  • il riferimento pratico è l’indice UV previsto per la giornata
  • l’esposizione si somma al rischio caldo nei mesi estivi
OBBLIGHI PRINCIPALI
  • valutazione nel DVR come per ogni altro rischio (art. 28)
  • misure organizzative: lavori più esposti nelle ore con indice UV più basso, zone d’ombra, pause
  • indumenti coprenti, copricapo, occhiali con filtro UV e prodotti protettivi per la pelle
  • informazione dei lavoratori e coinvolgimento del medico competente
Cosa facciamo · Individuazione delle mansioni all’aperto, valutazione della durata e del periodo di esposizione, misure organizzative e indicazioni per DPI e informazione.
6

Caldo e freddo (microclima)

RIFERIMENTO NORMATIVO
D.Lgs. 81/2008, art. 180 e Allegato IV, punto 1.9 · UNI EN ISO 7730, 7243, 7933, 11079 · Protocollo quadro 2 luglio 2025 (D.M. 9 luglio 2025, n. 95)

Dal comfort degli uffici agli ambienti severi: lavori all’aperto d’estate, fonderie e forni, cucine, celle frigorifere, lavori all’aperto d’inverno.

VALORI DI RIFERIMENTO
  • ambienti moderati: indici PMV e PPD (UNI EN ISO 7730)
  • ambienti caldi: indice WBGT (UNI EN ISO 7243) e modello PHS (UNI EN ISO 7933)
  • ambienti freddi: indice IREQ (UNI EN ISO 11079)
  • emergenze climatiche: bollettino ufficiale del Ministero della salute sulle ondate di calore
OBBLIGHI PRINCIPALI
  • temperatura dei luoghi di lavoro adeguata all’organismo umano, tenuto conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici (Allegato IV, punto 1.9)
  • in caso di caldo estremo: riorganizzazione di orari e turni, pause, acqua, zone d’ombra (Protocollo quadro 2025)
  • informazione e formazione sul riconoscimento dei sintomi e sul primo soccorso
  • attenzione ai lavoratori più sensibili, con il medico competente
Cosa facciamo · Valutazione del microclima per mansione e periodo dell’anno, procedura per le giornate a rischio caldo basata sul bollettino ufficiale, misure organizzative e formazione dei lavoratori.

Come lavoriamo

1Censimento delle sorgenti
Macchine, utensili, lavorazioni e postazioni all’aperto: quali agenti sono presenti e chi è esposto.
2Misure e banche dati
Per rumore e vibrazioni misure strumentali; per gli altri agenti dati dei fabbricanti, banche dati riconosciute e norme tecniche.
3Confronto con i valori di legge
Classificazione dei lavoratori per fascia di esposizione, individuazione di chi supera i valori di azione.
4Misure e programma
Interventi tecnici e organizzativi, DPI, segnaletica, informazione e formazione; indicazioni al medico competente per la sorveglianza sanitaria.
5Relazione e scadenze
Documento integrato nel DVR e data della prossima revisione.
Da sapere · La valutazione dei rischi fisici va ripetuta almeno ogni quattro anni (art. 181, comma 2) e aggiornata quando cambiano macchine, lavorazioni o organizzazione del lavoro, o quando lo richiedono i risultati della sorveglianza sanitaria.
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