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Verifica di conformità delle macchine

Ogni macchina e attrezzatura messa a disposizione dei lavoratori deve essere sicura: con marcatura CE o costruita prima delle direttive europee, la responsabilità della sua conformità ricade sul datore di lavoro.

Verifichiamo il parco macchine dell’azienda con sopralluogo e check-list, individuiamo le non conformità e proponiamo gli interventi di adeguamento, con un rapporto tecnico che entra a far parte della valutazione dei rischi.

COSA DICE LA LEGGE

Le attrezzature di lavoro devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative di recepimento delle direttive di prodotto (art. 70, comma 1, D.Lgs. 81/2008). Quelle costruite in assenza di tali disposizioni, o messe in servizio prima della loro emanazione, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza dell’Allegato V (art. 70, comma 2).

Il datore di lavoro deve scegliere attrezzature adeguate, installarle e usarle secondo le istruzioni, mantenerle in efficienza con un’idonea manutenzione e sottoporle ai controlli e alle verifiche previsti (art. 71). Chi vende, noleggia o concede in uso attrezzature non soggette a marcatura CE deve attestarne la conformità all’Allegato V (art. 72, comma 1).

Macchine CE e macchine non CE

Macchine con marcatura CE
Immesse sul mercato dal 21 settembre 1996 (Direttiva macchine, oggi 2006/42/CE – D.Lgs. 17/2010)
COSA VERIFICHIAMO
✓presenza di marcatura CE e targa del fabbricante
✓dichiarazione CE di conformità
✓istruzioni per l’uso in lingua italiana
✓rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (Allegato I della Direttiva)
✓modifiche eseguite dopo l’acquisto e loro rilevanza
✓stato di manutenzione e dispositivi di sicurezza efficienti
Macchine non CE
Costruite o messe in servizio prima del 21 settembre 1996
COSA VERIFICHIAMO
✓rispondenza ai requisiti generali dell’Allegato V del D.Lgs. 81/2008
✓protezioni contro gli organi in movimento e le zone pericolose
✓comandi, arresto di emergenza e avviamento intempestivo
✓impianto elettrico e rischi residui
✓interventi di adeguamento e relazione tecnica
✓attestazione di conformità in caso di vendita o noleggio (art. 72)

Come lavoriamo

1Censimento delle attrezzature
Elenco di macchine e attrezzature con anno di costruzione, marcatura e documentazione disponibile.
2Sopralluogo con check-list
Verifica sul posto di protezioni, dispositivi di sicurezza, comandi e condizioni d’uso, con documentazione fotografica.
3Analisi della documentazione
Dichiarazioni di conformità, manuali d’uso, registri di manutenzione e controlli, verifiche periodiche dove previste (art. 71, comma 11, e Allegato VII).
4Rapporto tecnico
Per ogni macchina: non conformità rilevate, livello di priorità e proposte di adeguamento, da integrare nel DVR.
5Verifica degli adeguamenti
Controllo degli interventi eseguiti e aggiornamento della valutazione dei rischi.
6Formazione e addestramento
Informazione, formazione e addestramento degli operatori (artt. 36, 37 e 73) e abilitazioni per le attrezzature dell’art. 73, comma 5.
Da sapere · La marcatura CE non esonera il datore di lavoro dalla verifica: se una macchina marcata presenta carenze di sicurezza va messa in condizione di essere usata in sicurezza e la non conformità segnalata al fabbricante. Una modifica sostanziale della macchina può rendere chi la esegue un nuovo fabbricante. Dal 20 gennaio 2027 si applica il nuovo Regolamento (UE) 2023/1230 sui prodotti macchina, che sostituisce la Direttiva 2006/42/CE.
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