Stress lavoro-correlato e molestie

Carichi di lavoro, ritmi, conflitti, clienti aggressivi, comportamenti offensivi: i rischi psicosociali non si vedono come una macchina senza protezioni, ma incidono su salute, assenze e infortuni. Vanno valutati come tutti gli altri rischi.

Valutiamo il rischio stress lavoro-correlato con il metodo INAIL e il rischio di violenza e molestie, anche da parte di clienti e utenti, e li integriamo nel DVR con un piano di misure concrete.

COSA DICE LA LEGGE

Rischi psicosociali: stress lavoro-correlato e prevenzione di violenza e molestie

La valutazione deve riguardare tutti i rischi, compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato secondo l’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004 (art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008), con le indicazioni metodologiche della Commissione consultiva permanente del 18 novembre 2010 (art. 28, comma 1-bis).

Per violenza e molestie il riferimento è la Convenzione ILO n. 190 del 2019, ratificata dall’Italia con la L. 15 gennaio 2021, n. 4: chiede di considerarle nella gestione della salute e sicurezza, valutarne i rischi e adottare misure di prevenzione, informazione e formazione (art. 9). L’art. 2087 del Codice civile impone al datore di lavoro di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Stress lavoro-correlato

Secondo l’Accordo europeo del 2004 lo stress è una condizione che può accompagnarsi a disturbi fisici, psicologici o sociali e nasce quando le persone non si sentono in grado di far fronte alle richieste o alle aspettative del lavoro. La valutazione riguarda gruppi omogenei di lavoratori, non i singoli, e coinvolge i lavoratori o il loro RLS.

1 · Valutazione preliminareObbligatoria. Si basa su indicatori oggettivi e verificabili: eventi sentinella (infortuni, assenze, turnover, segnalazioni del medico competente), fattori di contenuto del lavoro (carichi, ritmi, orari, turni) e di contesto (ruolo, autonomia, rapporti, comunicazione).Indicazioni della Commissione consultiva, 18/11/2010
2 · Valutazione approfonditaNecessaria se la preliminare rileva un rischio e le misure correttive adottate non risultano efficaci. Si analizza la percezione dei lavoratori con questionari, focus group o interviste.Metodologia INAIL

Nelle aziende fino a 5 lavoratori la valutazione può svolgersi con modalità che coinvolgono direttamente i lavoratori, come una riunione, invece dei questionari.

Violenza e molestie sul lavoro

La Convenzione ILO 190 riguarda comportamenti, pratiche o minacce che causano o possono causare danni fisici, psicologici, sessuali o economici, comprese le molestie di genere. Vale anche quando la violenza arriva da terzi: clienti, utenti, pazienti, fornitori.

Valutazione del rischioMansioni a contatto con il pubblico, lavoro isolato o notturno, maneggio di denaro, situazioni di conflitto.
Politica e procedureDichiarazione aziendale di non tolleranza, canali di segnalazione riservati, gestione dei casi.Accordo quadro europeo 26/4/2007
Misure e formazioneOrganizzazione degli spazi e del lavoro, procedure di emergenza, formazione di lavoratori, preposti e dirigenti.

Le molestie, anche sessuali, sono discriminazioni vietate dal Codice delle pari opportunità (art. 26, D.Lgs. 198/2006). Per le professioni sanitarie e socio-sanitarie la L. 113/2020 prevede misure specifiche contro le aggressioni. La prevenzione di violenza e molestie è oggi anche un argomento obbligatorio dei corsi per datori di lavoro e dirigenti (Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025).

Come lavoriamo

1Gruppo di valutazione
Datore di lavoro, RSPP, medico competente e RLS: chi valuta e come si coinvolgono i lavoratori.
2Gruppi omogenei e indicatori
Suddivisione per mansioni o reparti e raccolta degli eventi sentinella degli ultimi anni.
3Check-list e, se serve, approfondimento
Valutazione preliminare con il metodo INAIL; questionari o focus group quando necessari.
4Violenza e molestie
Analisi delle situazioni a rischio, anche da parte di terzi, e proposta di politica e procedure aziendali.
5Piano di miglioramento
Misure organizzative, formazione e verifica della loro efficacia nel tempo, con aggiornamento del DVR.
Da sapere · La valutazione dello stress fa parte del DVR e va aggiornata come il resto del documento, ad esempio dopo riorganizzazioni, cambi di orari o turni ed eventi significativi (art. 29, comma 3, D.Lgs. 81/2008).
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