Videoterminali e lavoro agile

Ore davanti allo schermo, sedie e scrivanie non regolate, portatili usati sul tavolo di casa: affaticamento visivo e disturbi a collo, schiena e polsi sono tra i problemi più diffusi negli uffici. La legge chiede di valutarli e di organizzare postazioni e pause.

Valutiamo le postazioni al videoterminale, individuiamo i lavoratori che vi rientrano per la legge e prepariamo l’informativa sui rischi per chi lavora in modalità agile.

COSA DICE LA LEGGE

Postazione al videoterminale in ufficio e lavoro agile da casa

Il lavoro al videoterminale è disciplinato dal Titolo VII del D.Lgs. 81/2008 (artt. 172-179) e dall’Allegato XXXIV, che fissa i requisiti minimi di schermo, tastiera, piano di lavoro, sedile, illuminazione, rumore e microclima.

Ai fini della legge è “lavoratore al videoterminale” chi lo usa in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali, dedotte le pause (art. 173). Le norme del Titolo VII si applicano anche ai lavoratori a distanza, ovunque svolgano la prestazione (art. 3, comma 10).

Il lavoro agile (smart working) è regolato dalla L. 22 maggio 2017, n. 81 (artt. 18-23).

Videoterminali: gli obblighi

Analisi delle postazioniIl datore di lavoro valuta i rischi per vista e occhi, postura e affaticamento fisico o mentale, condizioni ergonomiche e di igiene ambientale, e adotta le misure conseguenti.Art. 174
PauseIl lavoro va interrotto con pause o cambi di attività: se la contrattazione non dispone diversamente, 15 minuti ogni 120 di applicazione continuativa. La pausa è orario di lavoro.Art. 175
Sorveglianza sanitariaVisita per vista e apparato muscolo-scheletrico: ogni 2 anni per gli idonei con prescrizioni e per chi ha compiuto 50 anni, ogni 5 anni negli altri casi. Gli occhiali speciali prescritti sono a carico del datore di lavoro.Art. 176
Informazione e formazioneSu misure applicabili al posto di lavoro, modalità di svolgimento dell’attività e protezione di occhi e vista.Art. 177

Per l’uso prolungato del computer portatile servono tastiera e mouse esterni e un supporto che porti lo schermo all’altezza corretta (Allegato XXXIV).

Lavoro agile: gli obblighi

Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, svolta in parte all’esterno dei locali aziendali e senza una postazione fissa, stabilita con un accordo scritto tra le parti (artt. 18 e 19).

Informativa scrittaIl datore di lavoro consegna al lavoratore e all’RLS, almeno una volta all’anno, un’informativa scritta sui rischi generali e specifici legati a questa modalità di lavoro.Art. 22, comma 1
Cooperazione del lavoratoreIl lavoratore coopera all’attuazione delle misure di prevenzione per i rischi della prestazione svolta all’esterno.Art. 22, comma 2
StrumentiIl datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici che assegna.Art. 18, comma 2
Assicurazione INAILIl lavoratore agile è tutelato contro infortuni e malattie professionali anche fuori sede e nel percorso tra abitazione e luogo scelto per lavorare.Art. 23

L’accordo individuale disciplina anche i tempi di riposo e le misure per la disconnessione dagli strumenti di lavoro (art. 19). Indicazioni operative sono contenute nel Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021.

Come lavoriamo

1Censimento
Chi usa il videoterminale e per quante ore, chi lavora in modalità agile e con quali strumenti.
2Sopralluogo alle postazioni
Verifica di schermo, sedile, piano, illuminazione, riflessi e microclima rispetto all’Allegato XXXIV.
3Valutazione nel DVR
Rischi, misure, organizzazione delle pause e indicazioni per il medico competente sulla sorveglianza sanitaria.
4Informativa per il lavoro agile
Documento sui rischi e sui comportamenti corretti fuori sede, da consegnare a lavoratori e RLS.
5Formazione
Contenuti specifici inseriti nella formazione dei lavoratori.
Da sapere · Sotto le 20 ore settimanali il lavoratore non rientra nella definizione dell’art. 173, ma i rischi della postazione vanno comunque valutati nel DVR come ogni altro rischio (art. 28 D.Lgs. 81/2008).
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