Prevenzione incendi

Materiali combustibili, impianti elettrici, lavorazioni a caldo: in ogni luogo di lavoro ci sono le condizioni per un incendio. Valutarne il rischio permette di scegliere le misure giuste, senza sprechi e senza lacune.

Redigiamo la valutazione del rischio incendio come parte del DVR, individuiamo le misure di prevenzione, protezione e gestione e impostiamo il registro dei controlli dei presidi antincendio.

COSA DICE LA LEGGE

Prevenzione incendi: rilevatore di fumo, idrante, estintore e registro dei controlli

Il datore di lavoro deve adottare le misure idonee a prevenire gli incendi e a tutelare l’incolumità dei lavoratori (art. 46 del D.Lgs. 81/2008).

Dal 2022 il D.M. 10 marzo 1998 è stato sostituito da tre decreti del Ministero dell’Interno:

  • D.M. 3 settembre 2021 (in vigore dal 29 ottobre 2022): valutazione del rischio incendio e criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio;
  • D.M. 2 settembre 2021: gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza e formazione degli addetti;
  • D.M. 1 settembre 2021: controllo e manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi antincendio.

La valutazione del rischio incendio

La valutazione dei rischi di incendio e le misure che ne derivano sono parte specifica del DVR (art. 2 del D.M. 3 settembre 2021). Il risultato stabilisce quali regole applicare (art. 3):

Luoghi a basso rischioSi applicano i criteri semplificati dell’Allegato I del D.M. 3 settembre 2021 (“minicodice”).
Tutti gli altri luoghiIl riferimento è il Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015), applicabile anche, per scelta, ai luoghi a basso rischio.
QUANDO UN LUOGO È A BASSO RISCHIO

Secondo l’Allegato I, punto 1, del D.M. 3 settembre 2021 sono a basso rischio d’incendio i luoghi di lavoro in attività non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco e prive di una regola tecnica verticale, che abbiano tutti questi requisiti:

  • affollamento complessivo non superiore a 100 persone;
  • superficie lorda complessiva non superiore a 1000 m²;
  • piani situati tra −5 m e +24 m di quota;
  • nessun deposito o lavorazione di materiali combustibili, sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • nessuna lavorazione pericolosa ai fini dell’incendio.

Anche quando i requisiti sono rispettati, il basso rischio va confermato dalla valutazione.

Controlli e manutenzione dei presidi

Estintori, idranti, rilevatori e allarmi, porte tagliafuoco e luci di emergenza vanno tenuti in efficienza secondo il D.M. 1 settembre 2021:

  • sorveglianza periodica da parte di lavoratori incaricati e formati (Allegato I);
  • controlli e manutenzione secondo norme tecniche e istruzioni del fabbricante, eseguiti da tecnici manutentori qualificati (Allegato II);
  • registro dei controlli aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
ATTIVITÀ SOGGETTE AI VIGILI DEL FUOCO

Le attività dell’Allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (per esempio depositi di materiali combustibili oltre determinate quantità, autorimesse, attività con affollamento elevato) sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco: richiedono la SCIA antincendio prima dell’avvio e l’attestazione di rinnovo periodico della conformità, di norma ogni 5 anni (art. 5). In questi casi il piano di emergenza è sempre obbligatorio.

Come lavoriamo

1Sopralluogo
Materiali presenti, sorgenti di innesco, impianti, affollamento, vie di esodo e presidi esistenti.
2Valutazione del rischio incendio
Classificazione del luogo di lavoro (basso rischio o Codice) e documento integrato nel DVR.
3Misure
Presidi, segnaletica, procedure di esercizio e indicazioni per gli eventuali adeguamenti.
4Controlli
Registro dei controlli e scadenzario di sorveglianza e manutenzione.
5Emergenza e formazione
Collegamento con il piano di emergenza e formazione degli addetti antincendio.
Da sapere · Con i decreti del 2021 la vecchia classificazione del rischio incendio “basso, medio, elevato” del D.M. 10 marzo 1998 non è più in vigore. I livelli 1, 2 e 3 del D.M. 2 settembre 2021 servono a stabilire la durata del corso per gli addetti antincendio.
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