Materiali combustibili, impianti elettrici, lavorazioni a caldo: in ogni luogo di lavoro ci sono le condizioni per un incendio. Valutarne il rischio permette di scegliere le misure giuste, senza sprechi e senza lacune.
Redigiamo la valutazione del rischio incendio come parte del DVR, individuiamo le misure di prevenzione, protezione e gestione e impostiamo il registro dei controlli dei presidi antincendio.

Il datore di lavoro deve adottare le misure idonee a prevenire gli incendi e a tutelare l’incolumità dei lavoratori (art. 46 del D.Lgs. 81/2008).
Dal 2022 il D.M. 10 marzo 1998 è stato sostituito da tre decreti del Ministero dell’Interno:
- D.M. 3 settembre 2021 (in vigore dal 29 ottobre 2022): valutazione del rischio incendio e criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio;
- D.M. 2 settembre 2021: gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza e formazione degli addetti;
- D.M. 1 settembre 2021: controllo e manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi antincendio.
La valutazione del rischio incendio
La valutazione dei rischi di incendio e le misure che ne derivano sono parte specifica del DVR (art. 2 del D.M. 3 settembre 2021). Il risultato stabilisce quali regole applicare (art. 3):
Secondo l’Allegato I, punto 1, del D.M. 3 settembre 2021 sono a basso rischio d’incendio i luoghi di lavoro in attività non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco e prive di una regola tecnica verticale, che abbiano tutti questi requisiti:
- affollamento complessivo non superiore a 100 persone;
- superficie lorda complessiva non superiore a 1000 m²;
- piani situati tra −5 m e +24 m di quota;
- nessun deposito o lavorazione di materiali combustibili, sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- nessuna lavorazione pericolosa ai fini dell’incendio.
Anche quando i requisiti sono rispettati, il basso rischio va confermato dalla valutazione.
Controlli e manutenzione dei presidi
Estintori, idranti, rilevatori e allarmi, porte tagliafuoco e luci di emergenza vanno tenuti in efficienza secondo il D.M. 1 settembre 2021:
- sorveglianza periodica da parte di lavoratori incaricati e formati (Allegato I);
- controlli e manutenzione secondo norme tecniche e istruzioni del fabbricante, eseguiti da tecnici manutentori qualificati (Allegato II);
- registro dei controlli aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
Le attività dell’Allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (per esempio depositi di materiali combustibili oltre determinate quantità, autorimesse, attività con affollamento elevato) sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco: richiedono la SCIA antincendio prima dell’avvio e l’attestazione di rinnovo periodico della conformità, di norma ogni 5 anni (art. 5). In questi casi il piano di emergenza è sempre obbligatorio.
Come lavoriamo
Materiali presenti, sorgenti di innesco, impianti, affollamento, vie di esodo e presidi esistenti.
Classificazione del luogo di lavoro (basso rischio o Codice) e documento integrato nel DVR.
Presidi, segnaletica, procedure di esercizio e indicazioni per gli eventuali adeguamenti.
Registro dei controlli e scadenzario di sorveglianza e manutenzione.
Collegamento con il piano di emergenza e formazione degli addetti antincendio.
