Gestione delle emergenze ed evacuazione

Incendio, malore, terremoto, fuga di gas: quando succede qualcosa, ogni persona presente deve sapere cosa fare e dove andare. Il piano di emergenza stabilisce in anticipo ruoli, percorsi e comunicazioni; le prove di evacuazione verificano che funzioni.

Redigiamo e aggiorniamo il piano di emergenza ed evacuazione con le planimetrie, organizziamo le prove di evacuazione e formiamo gli addetti alle emergenze.

COSA DICE LA LEGGE

Piano di emergenza: percorso di esodo verso l’uscita di sicurezza e il punto di raccolta

Il datore di lavoro deve organizzare la gestione delle emergenze (art. 18, comma 1, lett. b e t, e artt. 43-46 del D.Lgs. 81/2008): designa i lavoratori incaricati della prevenzione incendi, dell’evacuazione e del primo soccorso, organizza i rapporti con i servizi pubblici di soccorso, informa i lavoratori e programma gli interventi in caso di pericolo grave e immediato.

I criteri per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza sono fissati dal D.M. 2 settembre 2021, in vigore dal 4 ottobre 2022, che ha sostituito il D.M. 10 marzo 1998. Il primo soccorso aziendale è regolato dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388.

Quando serve il piano di emergenza

Il piano di emergenza scritto è obbligatorio (art. 2 del D.M. 2 settembre 2021) nei:

Almeno 10 lavoratoriLuoghi di lavoro in cui sono occupati almeno dieci lavoratori.
Aperti al pubblicoCon presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori.
Attività soggette ai VVFLuoghi di lavoro che rientrano nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011.

Negli altri luoghi di lavoro il datore di lavoro deve comunque individuare le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio e informarne i lavoratori.

Cosa contiene il piano

I contenuti sono indicati nell’Allegato II del D.M. 2 settembre 2021. Tra l’altro:

  • le azioni che i lavoratori devono compiere in caso di incendio o di altra emergenza;
  • le procedure di evacuazione per i lavoratori e per le altre persone presenti, fino al luogo sicuro;
  • le modalità per chiamare i Vigili del Fuoco e i soccorsi e le informazioni da fornire al loro arrivo;
  • gli addetti al servizio antincendio e al primo soccorso, in numero adeguato, con i rispettivi compiti;
  • le misure di assistenza alle persone con esigenze speciali (Allegato II, punto 3);
  • le planimetrie con vie di esodo, uscite, attrezzature antincendio, allarmi, interruttore elettrico generale e valvole di intercettazione.

Il piano va aggiornato a ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione, informandone i lavoratori.

PROVE DI EVACUAZIONE

Dove il piano è obbligatorio, i lavoratori partecipano ad almeno un’esercitazione antincendio all’anno per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento. Un’esercitazione aggiuntiva è necessaria, ad esempio, quando il numero dei lavoratori o l’affollamento aumenta in modo significativo (D.M. 2 settembre 2021, Allegato II).

Come lavoriamo

1Sopralluogo e analisi
Rischi presenti, layout dei locali, vie e uscite di emergenza, presidi antincendio, persone presenti, comprese quelle con esigenze speciali.
2Piano e planimetrie
Redazione del piano di emergenza ed evacuazione e delle planimetrie da affiggere; verifica della segnaletica di sicurezza (Titolo V e Allegato XXV del D.Lgs. 81/2008).
3Squadra di emergenza
Numero adeguato di addetti, lettere di designazione e formazione: antincendio e primo soccorso.
4Prova di evacuazione
Organizzazione e osservazione della prova, verbale con le criticità emerse e le azioni correttive.
5Aggiornamento
Revisione del piano dopo modifiche dei locali o dell’organizzazione, nuove assunzioni ed esiti delle prove.
Da sapere · I lavoratori designati non possono rifiutare l’incarico se non per giustificato motivo (art. 43, comma 3, D.Lgs. 81/2008) e devono essere formati: gli addetti antincendio secondo il D.M. 2 settembre 2021, quelli di primo soccorso secondo il D.M. 388/2003. Estintori, idranti, luci di emergenza e porte tagliafuoco vanno controllati e manutenuti secondo il D.M. 1 settembre 2021.
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