Incendio, malore, terremoto, fuga di gas: quando succede qualcosa, ogni persona presente deve sapere cosa fare e dove andare. Il piano di emergenza stabilisce in anticipo ruoli, percorsi e comunicazioni; le prove di evacuazione verificano che funzioni.
Redigiamo e aggiorniamo il piano di emergenza ed evacuazione con le planimetrie, organizziamo le prove di evacuazione e formiamo gli addetti alle emergenze.

Il datore di lavoro deve organizzare la gestione delle emergenze (art. 18, comma 1, lett. b e t, e artt. 43-46 del D.Lgs. 81/2008): designa i lavoratori incaricati della prevenzione incendi, dell’evacuazione e del primo soccorso, organizza i rapporti con i servizi pubblici di soccorso, informa i lavoratori e programma gli interventi in caso di pericolo grave e immediato.
I criteri per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza sono fissati dal D.M. 2 settembre 2021, in vigore dal 4 ottobre 2022, che ha sostituito il D.M. 10 marzo 1998. Il primo soccorso aziendale è regolato dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388.
Quando serve il piano di emergenza
Il piano di emergenza scritto è obbligatorio (art. 2 del D.M. 2 settembre 2021) nei:
Negli altri luoghi di lavoro il datore di lavoro deve comunque individuare le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio e informarne i lavoratori.
Cosa contiene il piano
I contenuti sono indicati nell’Allegato II del D.M. 2 settembre 2021. Tra l’altro:
- le azioni che i lavoratori devono compiere in caso di incendio o di altra emergenza;
- le procedure di evacuazione per i lavoratori e per le altre persone presenti, fino al luogo sicuro;
- le modalità per chiamare i Vigili del Fuoco e i soccorsi e le informazioni da fornire al loro arrivo;
- gli addetti al servizio antincendio e al primo soccorso, in numero adeguato, con i rispettivi compiti;
- le misure di assistenza alle persone con esigenze speciali (Allegato II, punto 3);
- le planimetrie con vie di esodo, uscite, attrezzature antincendio, allarmi, interruttore elettrico generale e valvole di intercettazione.
Il piano va aggiornato a ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione, informandone i lavoratori.
Dove il piano è obbligatorio, i lavoratori partecipano ad almeno un’esercitazione antincendio all’anno per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento. Un’esercitazione aggiuntiva è necessaria, ad esempio, quando il numero dei lavoratori o l’affollamento aumenta in modo significativo (D.M. 2 settembre 2021, Allegato II).
Come lavoriamo
Rischi presenti, layout dei locali, vie e uscite di emergenza, presidi antincendio, persone presenti, comprese quelle con esigenze speciali.
Redazione del piano di emergenza ed evacuazione e delle planimetrie da affiggere; verifica della segnaletica di sicurezza (Titolo V e Allegato XXV del D.Lgs. 81/2008).
Numero adeguato di addetti, lettere di designazione e formazione: antincendio e primo soccorso.
Organizzazione e osservazione della prova, verbale con le criticità emerse e le azioni correttive.
Revisione del piano dopo modifiche dei locali o dell’organizzazione, nuove assunzioni ed esiti delle prove.
