Dirigenti

Il dirigente attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2, comma 1, lett. d, D.Lgs. 81/2008) e condivide con il datore di lavoro gran parte degli obblighi dell’art. 18. Deve ricevere una formazione adeguata e specifica e un aggiornamento periodico (art. 37, comma 7): 12 ore secondo l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, più il modulo “Cantieri” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie (art. 97, comma 3-ter).

Corso dirigentiCORSO DIRIGENTI

Riferimento normativo
art. 37, c. 7, D.Lgs. 81/2008 – Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, Parte II, p. 2.3
Settore
tutti i settori
Durata
12 ore, più il modulo aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore ove previsto
Aggiornamento
6 ore ogni 5 anni
Modalità
aula, videoconferenza, e-learning

Per chi attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività: responsabili di area, di stabilimento, di cantiere.

CONTENUTI DEL CORSO
  • quadro normativo, responsabilità e delega di funzioni (art. 16)
  • organizzazione e gestione della sicurezza, modelli organizzativi (art. 30)
  • valutazione dei rischi e Documento di Valutazione dei Rischi
  • comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori
COMPETENZE ACQUISITE
  • organizzare la sicurezza della propria area
  • gestire correttamente deleghe e responsabilità
  • collaborare alla valutazione dei rischi
  • coinvolgere RLS e lavoratori nella prevenzione
Da sapere · Il modulo aggiuntivo «Cantieri» di 6 ore è previsto solo per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri (art. 97, c. 3-ter; FAQ Ministero n. 41): vedi sotto. Aggiornamento ogni 5 anni.

Il modulo aggiuntivo «Cantieri» per i dirigenti delle imprese affidatarie

Nei cantieri temporanei o mobili il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa affidataria devono avere una formazione adeguata per verificare che le disposizioni di sicurezza siano applicate (art. 97, c. 3-ter, D.Lgs. 81/2008). L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 traduce questo obbligo, per i dirigenti, in un modulo aggiuntivo di almeno 6 ore che si somma al corso base di 12 ore e non lo sostituisce (Parte II, punto 2.3).

Chi lo deve fare. Solo i dirigenti (e i datori di lavoro) dell’impresa affidataria, cioè l’impresa titolare del contratto con il committente che può subappaltare (art. 89, c. 1, lett. i). Non riguarda tutti i dirigenti del settore edile né quelli delle sole imprese esecutrici (FAQ Ministero del Lavoro n. 41 del 27/03/2026).

Obiettivi del modulo

  • conoscere i soggetti del Titolo IV, Capo I (committente, responsabile dei lavori, coordinatori, imprese, lavoratori autonomi), i loro obblighi e responsabilità, l’organizzazione del cantiere e i rapporti tra i soggetti;
  • conoscere i contenuti del PSC e del POS;
  • saper verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e prescrizioni del PSC;
  • saper coordinare gli interventi previsti dagli artt. 95 e 96 e verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio (art. 97, c. 3, lett. b).

Contenuti minimi

  • la redazione dei piani di sicurezza: finalità, tempi e contenuti;
  • le misure generali di tutela (art. 95);
  • gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (art. 96);
  • il cronoprogramma dei lavori;
  • esempi e analisi di un PSC e di un POS.

Tempi, aggiornamento e corsi già fatti

  • Periodo transitorio: per 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo (fino a maggio 2027) resta comunque l’obbligo di formazione adeguata dell’art. 97, c. 3-ter; dopo, il percorso dovrà essere conforme ai contenuti dell’Accordo (FAQ n. 42).
  • Percorsi diversi: seguire i contenuti dell’Accordo è considerato corretta applicazione dell’art. 97; un percorso diverso è possibile, ma il datore di lavoro deve dimostrarne l’adeguatezza (FAQ n. 42).
  • Aggiornamento: l’Accordo non prevede un aggiornamento separato del modulo; resta l’aggiornamento del dirigente di 6 ore ogni 5 anni, nel quale conviene riprendere i temi del cantiere.
  • Il modulo è lo stesso del datore di lavoro: obiettivi, contenuti e durata coincidono con il modulo «Cantieri» previsto per il datore di lavoro dell’impresa affidataria (Parte II, punto 3).

Per ruoli, PSC, POS e patente a crediti vedete la pagina Sicurezza nei cantieri e POS; per il quadro completo della nuova formazione la guida Accordo Stato-Regioni 2025.

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Risorse collegate

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Domande frequenti

Chi è considerato «dirigente» per la sicurezza?

È la persona che, per competenze professionali e poteri gerarchici e funzionali adeguati all’incarico, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2, comma 1, lettera d), D.Lgs. 81/2008). Conta il ruolo svolto in concreto, anche senza una nomina formale (art. 299 D.Lgs. 81/2008).

Quante ore dura il corso dirigenti?

Il corso base dura 12 ore (art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/2008; Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, Rep. 59/CSR, Parte II, punto 2.3). Con il precedente Accordo del 2011 le ore erano 16.

Chi deve fare il modulo «Cantieri» da 6 ore?

Il modulo aggiuntivo di 6 ore riguarda solo i dirigenti (e i datori di lavoro) dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei o mobili, e vale come formazione richiesta dall’art. 97, comma 3-ter, D.Lgs. 81/2008 (FAQ Ministero del Lavoro 27/03/2026, n. 41).

Ogni quanto va aggiornato il corso dirigenti?

L’aggiornamento è di almeno 6 ore ogni 5 anni (Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, Rep. 59/CSR). Il quinquennio si conta dalla data di fine corso indicata sull’attestato.

Il corso dirigenti si può seguire online?

Sì: sia il corso base sia l’aggiornamento possono svolgersi in aula, in videoconferenza sincrona o in e-learning (Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, Rep. 59/CSR, Parte IV).

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