Rischio biologico

Batteri, virus, funghi e parassiti non riguardano solo i laboratori: sanità e assistenza, veterinaria e allevamento, rifiuti, depurazione, pulizie, scuole e lavori a contatto con il pubblico possono esporre i lavoratori ad agenti biologici.

Valutiamo il rischio biologico distinguendo l’uso deliberato di agenti, tipico dei laboratori, dall’esposizione potenziale, che è la situazione più frequente, e indichiamo le misure tecniche, organizzative e igieniche adeguate.

COSA DICE LA LEGGE

Microrganismi, piastra di coltura e guanto di protezione

Il rischio biologico è disciplinato dal Titolo X del D.Lgs. 81/2008 (artt. 266-286), che si applica a tutte le attività in cui vi è rischio di esposizione ad agenti biologici (art. 266).

Gli agenti sono classificati in quattro gruppi in base alla capacità di infettare, alla gravità della malattia, alla propagazione nella comunità e alla disponibilità di profilassi e terapie (art. 268); l’elenco degli agenti classificati è nell’Allegato XLVI.

Gli obblighi principali

ValutazioneTiene conto della classificazione degli agenti, delle informazioni sulle malattie che possono essere contratte, dei potenziali effetti allergici e tossici e delle conoscenze sulle malattie riscontrate tra i lavoratori.Art. 271
Comunicazione e autorizzazioneChi utilizza deliberatamente agenti dei gruppi 2 e 3 lo comunica all’organo di vigilanza prima di iniziare; per il gruppo 4 serve l’autorizzazione del Ministero della salute.Artt. 269 e 270
Misure tecniche e igienicheLimitazione dei lavoratori esposti, procedure di lavoro, segnale di rischio biologico, servizi igienici, indumenti protettivi riposti separatamente, DPI controllati e puliti.Artt. 272 e 273
Sorveglianza e registroSorveglianza sanitaria per gli esposti, vaccini efficaci messi a disposizione quando necessario, registro degli esposti ad agenti dei gruppi 3 e 4.Artt. 279 e 280

Nel settore ospedaliero e sanitario il Capo X-bis (artt. 286-bis e seguenti) prevede misure specifiche per prevenire le ferite da taglio e da punta: dispositivi medici con meccanismi di protezione, divieto di reincappucciare gli aghi, procedure di segnalazione.

Come lavoriamo

1Analisi delle attività
Mansioni, contatti con persone, animali, materiali organici, rifiuti, acque o aerosol; uso deliberato o esposizione potenziale.
2Individuazione degli agenti
Agenti probabilmente presenti e relativo gruppo di rischio secondo l’Allegato XLVI.
3Valutazione
Probabilità di esposizione, vie di trasmissione, gravità, lavoratori particolarmente sensibili, con il medico competente.
4Misure
Procedure, DPI anche per le vie respiratorie, igiene, pulizia e disinfezione, gestione di ferite e contaminazioni, vaccinazioni.
5Documento
Relazione integrata nel DVR, informazione e formazione dei lavoratori.
Da sapere · Anche quando l’esposizione è solo potenziale, come nelle pulizie, nella manutenzione di impianti idrici o nella raccolta dei rifiuti, il rischio biologico va valutato e documentato nel DVR.
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Tel. 335 811.5800 · studio@2msicurlav.it
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