Batteri, virus, funghi e parassiti non riguardano solo i laboratori: sanità e assistenza, veterinaria e allevamento, rifiuti, depurazione, pulizie, scuole e lavori a contatto con il pubblico possono esporre i lavoratori ad agenti biologici.
Valutiamo il rischio biologico distinguendo l’uso deliberato di agenti, tipico dei laboratori, dall’esposizione potenziale, che è la situazione più frequente, e indichiamo le misure tecniche, organizzative e igieniche adeguate.

Il rischio biologico è disciplinato dal Titolo X del D.Lgs. 81/2008 (artt. 266-286), che si applica a tutte le attività in cui vi è rischio di esposizione ad agenti biologici (art. 266).
Gli agenti sono classificati in quattro gruppi in base alla capacità di infettare, alla gravità della malattia, alla propagazione nella comunità e alla disponibilità di profilassi e terapie (art. 268); l’elenco degli agenti classificati è nell’Allegato XLVI.
Gli obblighi principali
Nel settore ospedaliero e sanitario il Capo X-bis (artt. 286-bis e seguenti) prevede misure specifiche per prevenire le ferite da taglio e da punta: dispositivi medici con meccanismi di protezione, divieto di reincappucciare gli aghi, procedure di segnalazione.
Come lavoriamo
Mansioni, contatti con persone, animali, materiali organici, rifiuti, acque o aerosol; uso deliberato o esposizione potenziale.
Agenti probabilmente presenti e relativo gruppo di rischio secondo l’Allegato XLVI.
Probabilità di esposizione, vie di trasmissione, gravità, lavoratori particolarmente sensibili, con il medico competente.
Procedure, DPI anche per le vie respiratorie, igiene, pulizia e disinfezione, gestione di ferite e contaminazioni, vaccinazioni.
Relazione integrata nel DVR, informazione e formazione dei lavoratori.
