Rappresentanti dei lavoratori

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive (art. 47 D.Lgs. 81/2008) ed esercita le attribuzioni dell’art. 50, tra cui l’accesso ai luoghi di lavoro, la consultazione sulla valutazione dei rischi e la ricezione del DVR. Ha diritto a una formazione particolare di almeno 32 ore, con aggiornamento annuale di almeno 4 ore nelle imprese da 15 a 50 lavoratori e di 8 ore in quelle con più di 50; modalità, durata e contenuti specifici sono stabiliti dalla contrattazione collettiva (art. 37, commi 10 e 11).

Corso RLSCORSO RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Riferimento normativo
art. 37, c. 10 e 11, D.Lgs. 81/2008 e contrattazione collettiva
Settore
tutti i settori
Durata
32 ore
Aggiornamento
annuale – 4 ore nelle imprese da 15 a 50 lavoratori, 8 ore nelle imprese con più di 50 lavoratori

Per chi rappresenta i colleghi sui temi di salute e sicurezza: un ruolo di consultazione e di controllo previsto dalla legge (artt. 47-50 D.Lgs. 81/2008).

CONTENUTI DEL CORSO
  • principi giuridici comunitari e nazionali
  • legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza
  • principali soggetti coinvolti e relativi obblighi
  • definizione e individuazione dei fattori di rischio
  • valutazione dei rischi e individuazione delle misure
  • aspetti normativi dell’attività di rappresentanza
  • nozioni di tecnica della comunicazione
COMPETENZE ACQUISITE
  • esercitare le attribuzioni dell’art. 50 (accesso al DVR, consultazione, sopralluoghi)
  • dialogare in modo costruttivo con datore di lavoro e RSPP
  • raccogliere e riportare le segnalazioni dei lavoratori
Da sapere · La formazione si svolge in orario di lavoro e senza costi per l’RLS (art. 37, comma 12). Aggiornamento annuale: 4 ore (15-50 lavoratori) o 8 ore (oltre 50).

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Domande frequenti

In quali aziende va eletto o designato l’RLS e quanti ne servono?

L’RLS va eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive: almeno uno fino a 200 lavoratori, tre da 201 a 1.000 e sei oltre i 1.000 (art. 47, commi 2 e 7, D.Lgs. 81/2008). Se i lavoratori non lo eleggono, le sue funzioni sono svolte dal rappresentante territoriale o di sito produttivo (art. 47, comma 8, e artt. 48-49 D.Lgs. 81/2008).

Quanto dura il corso base per RLS?

La durata minima è di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda, con verifica finale di apprendimento (art. 37, comma 11, D.Lgs. 81/2008). Modalità e contenuti specifici sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto di questo minimo.

Ogni quanto va fatto l’aggiornamento RLS e di quante ore?

L’aggiornamento è annuale: almeno 4 ore nelle imprese da 15 a 50 lavoratori e almeno 8 ore in quelle con più di 50 (art. 37, comma 11, D.Lgs. 81/2008). Nelle imprese con meno di 15 lavoratori le modalità dell’aggiornamento sono stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale, in proporzione a dimensione e livello di rischio (art. 37, comma 11, come modificato dal D.L. 159/2025, convertito dalla L. 198/2025).

Se l’RLS perde alcune ore del corso, l’attestato è valido?

No: le 32 ore sono una durata minima fissata dalla legge e, secondo la Commissione per gli interpelli, non si possono ridurre con le assenze (interpello n. 3/2023; art. 37, comma 11, D.Lgs. 81/2008). Le ore perse vanno quindi recuperate.

Chi paga il corso RLS e quando si svolge?

La formazione dell’RLS si svolge durante l’orario di lavoro e non può comportare costi a carico del lavoratore (art. 37, comma 12, D.Lgs. 81/2008).

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