Rilievi strumentali per la valutazione dei rischi fisici e chimici: dai rilievi fonometrici più semplici fino alla progettazione di un piano di bonifica acustica.
Le attività in dettaglio

Il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro e, se si può fondatamente ritenere che i valori inferiori di azione siano superati, ne misura i livelli con metodi e strumenti adeguati (art. 190, commi 1-3). Le misure seguono la norma UNI EN ISO 9612.
- livello di esposizione giornaliero LEX,8h e settimanale
- pressione acustica di picco per il rumore impulsivo
- livelli per macchina, postazione e fase di lavoro
- verifica dell’attenuazione degli otoprotettori (art. 193)
Approfondisci: Rischi fisici: rumore →

La valutazione può partire dai dati di banche dati e costruttori; quando non sono sufficienti o affidabili si misurano le accelerazioni (art. 202). Le misure seguono le norme UNI EN ISO 5349 per il sistema mano-braccio e ISO 2631-1 per il corpo intero.
- accelerazione sui tre assi alle impugnature di utensili e attrezzature
- vibrazioni ai sedili di veicoli, carrelli e macchine operatrici
- tempi di utilizzo e calcolo dell’esposizione giornaliera A(8)
- confronto tra macchine e indicazioni per la scelta di attrezzature a basse vibrazioni
Approfondisci: Rischi fisici: vibrazioni →

Il datore di lavoro valuta il rischio chimico (art. 223) e, salvo che dimostri con altri mezzi un adeguato livello di prevenzione, effettua misurazioni periodiche con metodiche standardizzate (art. 225, comma 2). La strategia di campionamento segue la norma UNI EN 689.
- campionamenti personali a flusso costante nella zona respiratoria, per il turno o le fasi più significative
- polveri inalabili e respirabili (UNI EN 481), comprese polveri di legno e silice cristallina
- solventi e vapori organici, fumi di saldatura e metalli, nebbie oleose
- analisi presso laboratorio qualificato; fibre di amianto aerodisperse (Capo III)
Approfondisci: Agenti chimici e cancerogeni → · Protezione delle vie respiratorie →
Come si svolge un rilievo
Analisi del ciclo produttivo, delle mansioni, delle sorgenti e dei prodotti utilizzati; definizione dei gruppi omogenei di lavoratori e dei punti e tempi di misura.
Rilievi durante la normale attività lavorativa, con strumentazione tarata e secondo le norme tecniche di riferimento.
Calcolo dell’esposizione – LEX,8h per il rumore, A(8) per le vibrazioni, concentrazioni medie per gli agenti chimici – e confronto con valori di azione e valori limite.
Documento firmato con risultati, classificazione dei lavoratori, verifica dei DPI e indicazioni per il medico competente; i risultati confluiscono nel DVR.
Programma di interventi tecnici e organizzativi per ridurre l’esposizione, fino alla progettazione della bonifica acustica.
Quando servono
Domande frequenti
Quando è obbligatorio misurare il rumore?
Quando dalla valutazione si può fondatamente ritenere che siano superati i valori inferiori di azione, cioè 80 dB(A) di esposizione giornaliera o 135 dB(C) di picco (art. 190, c. 2, e art. 189 D.Lgs. 81/2008).
Ogni quanto va ripetuta la valutazione di rumore e vibrazioni?
Almeno ogni quattro anni e comunque quando cambiamenti di macchine, processi o organizzazione possono renderla superata, o quando lo indicano i risultati della sorveglianza sanitaria (art. 181, c. 2, D.Lgs. 81/2008).
Chi può eseguire le valutazioni dei rischi fisici?
Personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione, in possesso di specifiche conoscenze in materia; i dati di misura e di calcolo fanno parte integrante del DVR (art. 181, c. 2, D.Lgs. 81/2008).
Quando scatta la sorveglianza sanitaria per rumore e vibrazioni?
Per il rumore, oltre i valori superiori di azione di 85 dB(A) o 137 dB(C); tra i valori inferiori e superiori, su richiesta del lavoratore se il medico competente ne conferma l’opportunità (artt. 189 e 196 D.Lgs. 81/2008). Per le vibrazioni, oltre i valori d’azione di 2,5 m/s² per il sistema mano-braccio e 0,5 m/s² per il corpo intero (artt. 201 e 204).
Gli agenti chimici vanno sempre misurati?
Le misurazioni periodiche sono la regola per gli agenti che possono presentare un rischio per la salute e vanno ripetute quando cambiano le condizioni di esposizione, salvo che il datore di lavoro dimostri con altri mezzi un adeguato livello di prevenzione e protezione (art. 225, c. 2, D.Lgs. 81/2008).
