Datori di lavoro

Tutti i datori di lavoro devono ricevere una formazione specifica in materia di salute e sicurezza (art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/2008, come modificato dalla L. 215/2021). Durata e contenuti minimi del corso sono fissati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Nei casi previsti dall’Allegato II del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro può anche svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL-SPP): ad esempio nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, nelle aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, nelle aziende della pesca fino a 20 lavoratori e nelle altre aziende fino a 200 lavoratori, salvo i casi esclusi dall’art. 31, comma 6. Per farlo deve frequentare il percorso formativo previsto dall’art. 34, comma 2.

Nelle aziende o unità produttive fino a 5 lavoratori il datore di lavoro può “svolgere direttamente anche i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva” (art. 34, comma 1-bis), dopo aver frequentato i relativi corsi.

Corso datori di lavoroCORSO DATORI DI LAVORO

Riferimento normativo
art. 37, c. 7, D.Lgs. 81/2008 – Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, Parte II, p. 3
Settore
tutti i settori
Durata
16 ore, più il modulo aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore ove previsto
Aggiornamento
6 ore ogni 5 anni
Modalità
aula o videoconferenza

Novità dell’Accordo 2025: un corso obbligatorio per tutti i datori di lavoro, anche quando l’RSPP è un consulente esterno.

CONTENUTI DEL CORSO
  • obblighi del datore di lavoro: non delegabili (art. 17) e delegabili (art. 18)
  • responsabilità civili e penali, sanzioni e delega di funzioni
  • organizzazione della prevenzione: RSPP, medico competente, RLS, addetti alle emergenze
  • valutazione dei rischi e Documento di Valutazione dei Rischi
  • appalti e interferenze (art. 26), formazione dei lavoratori
COMPETENZE ACQUISITE
  • impostare correttamente l’organizzazione della sicurezza
  • scegliere e coordinare RSPP, medico competente e consulenti
  • leggere e gestire il DVR e le sue scadenze
  • ridurre il rischio di sanzioni e contestazioni
Da sapere · Chi è già datore di lavoro deve completarlo entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo. Modulo aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore per il settore edile. La mancata formazione è sanzionata penalmente (art. 55, comma 5, lett. c).

Dalla sezione Risorse

Per il datore di lavoro: adempimenti, nomine e DVR

Tutte le risorse di «Organizzazione della sicurezza» →

Domande frequenti: corso datori di lavoro →

Corso datori di lavoro che svolgono i compiti del SPPCORSO DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO I COMPITI DEL SPP (DL-SPP)

Riferimento normativo
art. 34 D.Lgs. 81/2008 – Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, Parte II, p. 4
Prerequisito
corso datori di lavoro da 16 ore
Modulo comune
8 ore
Aggiornamento
8 ore ogni 5 anni
Modalità
aula o videoconferenza (aggiornamento anche in e-learning)
Moduli integrativi di settore
Agricoltura, silvicoltura e zootecnia 16 ore – Pesca 12 ore – Costruzioni 16 ore – Chimico-petrolchimico 16 ore

Per il datore di lavoro che, nei casi consentiti, svolge direttamente i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

CONTENUTI DEL CORSO
  • compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 33)
  • metodi di valutazione dei rischi e aggiornamento del DVR
  • programmazione delle misure di prevenzione e protezione
  • programmi di informazione e formazione dei lavoratori
  • gestione delle emergenze e riunione periodica (art. 35)
  • moduli di settore: rischi tipici di agricoltura, pesca, costruzioni e chimica
COMPETENZE ACQUISITE
  • gestire in autonomia il servizio di prevenzione
  • elaborare e aggiornare la valutazione dei rischi
  • pianificare interventi e scadenze
  • collaborare con medico competente e RLS
Da sapere · Si accede dopo il corso da 16 ore per datori di lavoro. Aggiornamento ogni 5 anni (art. 34, comma 3).

Dalla sezione Risorse

Per il datore di lavoro che fa l’RSPP: DVR, riunione periodica, sorveglianza sanitaria e RLS

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Domande frequenti: datore di lavoro-RSPP →

Dalla sezione Risorse

Risorse collegate

Tutte le risorse di «Informazione, formazione e addestramento» →

Domande frequenti

Corso datori di lavoro

Entro quando il datore di lavoro deve fare il corso di 16 ore?

Chi era già datore di lavoro all’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 deve concludere il corso entro il 24 maggio 2027 (art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/2008).

Quando serve il modulo cantieri di 6 ore?

Per i datori di lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei o mobili. Il corso completato con il modulo cantieri vale anche per la formazione dell’art. 97, comma 3-ter, D.Lgs. 81/2008.

Ogni quanto va aggiornato?

Almeno 6 ore ogni 5 anni (Accordo Stato-Regioni 17/04/2025).

Datore di lavoro che svolge i compiti dell’RSPP

Il datore di lavoro che fa già l’RSPP deve fare il corso di 16 ore?

No, se è già formato come datore di lavoro-RSPP: quella formazione vale come credito per il corso datori di lavoro. Restano gli aggiornamenti previsti.

Che percorso deve fare chi vuole diventare datore di lavoro-RSPP?

Il corso datori di lavoro di 16 ore, poi il modulo comune di 8 ore e, nei settori previsti (agricoltura, pesca, costruzioni, chimico-petrolchimico), il modulo integrativo. L’aggiornamento è di 8 ore ogni 5 anni (Accordo Stato-Regioni 17/04/2025).

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