Tutti i datori di lavoro devono ricevere una formazione specifica in materia di salute e sicurezza (art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/2008, come modificato dalla L. 215/2021). Durata e contenuti minimi del corso sono fissati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Nei casi previsti dall’Allegato II del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro può anche svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL-SPP): ad esempio nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, nelle aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, nelle aziende della pesca fino a 20 lavoratori e nelle altre aziende fino a 200 lavoratori, salvo i casi esclusi dall’art. 31, comma 6. Per farlo deve frequentare il percorso formativo previsto dall’art. 34, comma 2.
Nelle aziende o unità produttive fino a 5 lavoratori il datore di lavoro può “svolgere direttamente anche i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva” (art. 34, comma 1-bis), dopo aver frequentato i relativi corsi.
CORSO DATORI DI LAVORO
Novità dell’Accordo 2025: un corso obbligatorio per tutti i datori di lavoro, anche quando l’RSPP è un consulente esterno.
- obblighi del datore di lavoro: non delegabili (art. 17) e delegabili (art. 18)
- responsabilità civili e penali, sanzioni e delega di funzioni
- organizzazione della prevenzione: RSPP, medico competente, RLS, addetti alle emergenze
- valutazione dei rischi e Documento di Valutazione dei Rischi
- appalti e interferenze (art. 26), formazione dei lavoratori
- impostare correttamente l’organizzazione della sicurezza
- scegliere e coordinare RSPP, medico competente e consulenti
- leggere e gestire il DVR e le sue scadenze
- ridurre il rischio di sanzioni e contestazioni
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Domande frequenti: corso datori di lavoro →
CORSO DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO I COMPITI DEL SPP (DL-SPP)
Per il datore di lavoro che, nei casi consentiti, svolge direttamente i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 33)
- metodi di valutazione dei rischi e aggiornamento del DVR
- programmazione delle misure di prevenzione e protezione
- programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- gestione delle emergenze e riunione periodica (art. 35)
- moduli di settore: rischi tipici di agricoltura, pesca, costruzioni e chimica
- gestire in autonomia il servizio di prevenzione
- elaborare e aggiornare la valutazione dei rischi
- pianificare interventi e scadenze
- collaborare con medico competente e RLS
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Per il datore di lavoro che fa l’RSPP: DVR, riunione periodica, sorveglianza sanitaria e RLS
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Domande frequenti
Corso datori di lavoro
Entro quando il datore di lavoro deve fare il corso di 16 ore?
Chi era già datore di lavoro all’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 deve concludere il corso entro il 24 maggio 2027 (art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/2008).
Quando serve il modulo cantieri di 6 ore?
Per i datori di lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei o mobili. Il corso completato con il modulo cantieri vale anche per la formazione dell’art. 97, comma 3-ter, D.Lgs. 81/2008.
Ogni quanto va aggiornato?
Almeno 6 ore ogni 5 anni (Accordo Stato-Regioni 17/04/2025).
Datore di lavoro che svolge i compiti dell’RSPP
Il datore di lavoro che fa già l’RSPP deve fare il corso di 16 ore?
No, se è già formato come datore di lavoro-RSPP: quella formazione vale come credito per il corso datori di lavoro. Restano gli aggiornamenti previsti.
Che percorso deve fare chi vuole diventare datore di lavoro-RSPP?
Il corso datori di lavoro di 16 ore, poi il modulo comune di 8 ore e, nei settori previsti (agricoltura, pesca, costruzioni, chimico-petrolchimico), il modulo integrativo. L’aggiornamento è di 8 ore ogni 5 anni (Accordo Stato-Regioni 17/04/2025).
