La sicurezza in azienda non è un fascicolo da tenere in archivio: è un’organizzazione fatta di persone, ruoli, valutazioni e formazione. Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce chi fa che cosa; al datore di lavoro spetta metterla in piedi e farla funzionare.
Che si tratti di una nuova attività, della prima assunzione o di un’azienda che vuole fare il punto, il percorso è lo stesso: definire i ruoli, nominare le figure obbligatorie, valutare i rischi e formare le persone. Lo vediamo passo per passo, con i riferimenti di legge.

Il datore di lavoro è il titolare del rapporto di lavoro o comunque chi ha la responsabilità dell’organizzazione, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1, lett. b, D.Lgs. 81/2008). Su di lui ricade l’obbligo generale di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori (art. 2087 c.c.), declinato nelle misure generali di tutela dell’art. 15 e negli obblighi degli artt. 17 e 18. Gli obblighi riguardano chiunque abbia almeno un lavoratore, nella definizione ampia dell’art. 2, comma 1, lett. a: non solo i dipendenti, ma anche, ad esempio, i soci lavoratori e i tirocinanti.
Due obblighi non sono delegabili: la valutazione di tutti i rischi con l’elaborazione del DVR e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 17). Gli altri possono essere delegati a un dirigente con atto scritto di data certa, poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa e accettazione scritta del delegato (art. 16); la delega però non fa venir meno l’obbligo di vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni trasferite (art. 16, comma 3).
Per società ed enti, l’omicidio colposo e le lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di sicurezza comportano anche la responsabilità amministrativa dell’ente (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001); un modello di organizzazione e gestione adottato ed efficacemente attuato secondo l’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 può escluderla.
Le figure della sicurezza
I passi per organizzare la sicurezza
Individuare chi è il datore di lavoro (nelle società, chi ha i poteri decisionali e di spesa), i dirigenti e i preposti. Contano i poteri esercitati di fatto, non solo le qualifiche formali (artt. 2, 18 comma 1 lett. b-bis, e 299); le eventuali deleghe di funzioni vanno conferite nelle forme dell’art. 16.
Organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione e designarne il responsabile, interno o esterno, con i requisiti dell’art. 32; nelle aziende indicate dall’Allegato II il datore di lavoro può assumerne direttamente i compiti, dopo la formazione prevista (artt. 17, 31-34).
Se i rischi presenti comportano la sorveglianza sanitaria (ad esempio rumore, vibrazioni, agenti chimici, movimentazione dei carichi, videoterminali), nominare il medico competente, che collabora alla valutazione dei rischi (art. 18, comma 1, lett. a; artt. 25, 29 e 41).
Il documento, con data certa, si elabora con RSPP e medico competente, previa consultazione dell’RLS (artt. 28 e 29). Una nuova impresa deve valutare subito i rischi e completare il DVR entro 90 giorni dall’inizio dell’attività (art. 28, comma 3-bis); fino a 50 lavoratori si possono usare le procedure standardizzate (art. 29, comma 6).
I lavoratori eleggono o designano il proprio rappresentante, oppure si fa riferimento all’RLS territoriale; in caso di nuova elezione o designazione il datore di lavoro ne comunica il nominativo all’INAIL (artt. 47-48; art. 18, comma 1, lett. aa).
Designare e formare gli addetti antincendio, evacuazione e primo soccorso, predisporre presidi e cassetta di pronto soccorso e, nei luoghi con almeno 10 lavoratori o negli altri casi previsti, il piano di emergenza (artt. 43-46; D.M. 2 settembre 2021; D.M. 388/2003).
Ogni figura riceve la formazione prevista: i lavoratori all’assunzione, al cambio di mansione e all’introduzione di nuove attrezzature; datore di lavoro, dirigenti e preposti con i corsi specifici dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (artt. 36 e 37).
Visite preventive prima di adibire il lavoratore alla mansione a rischio; DPI scelti in base al DVR, sentiti RSPP e medico competente, consegnati con le informazioni d’uso e, per i DPI di III categoria e gli otoprotettori, con addestramento (art. 18, comma 1, lett. c e d; artt. 41 e 77).
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