Organizzare la sicurezza in azienda

La sicurezza in azienda non è un fascicolo da tenere in archivio: è un’organizzazione fatta di persone, ruoli, valutazioni e formazione. Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce chi fa che cosa; al datore di lavoro spetta metterla in piedi e farla funzionare.

Che si tratti di una nuova attività, della prima assunzione o di un’azienda che vuole fare il punto, il percorso è lo stesso: definire i ruoli, nominare le figure obbligatorie, valutare i rischi e formare le persone. Lo vediamo passo per passo, con i riferimenti di legge.

COSA DICE LA LEGGE

Organigramma della sicurezza in azienda: datore di lavoro, RSPP, medico competente, dirigenti, preposti, lavoratori, RLS e addetti alle emergenze

Il datore di lavoro è il titolare del rapporto di lavoro o comunque chi ha la responsabilità dell’organizzazione, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1, lett. b, D.Lgs. 81/2008). Su di lui ricade l’obbligo generale di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori (art. 2087 c.c.), declinato nelle misure generali di tutela dell’art. 15 e negli obblighi degli artt. 17 e 18. Gli obblighi riguardano chiunque abbia almeno un lavoratore, nella definizione ampia dell’art. 2, comma 1, lett. a: non solo i dipendenti, ma anche, ad esempio, i soci lavoratori e i tirocinanti.

Due obblighi non sono delegabili: la valutazione di tutti i rischi con l’elaborazione del DVR e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 17). Gli altri possono essere delegati a un dirigente con atto scritto di data certa, poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa e accettazione scritta del delegato (art. 16); la delega però non fa venir meno l’obbligo di vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni trasferite (art. 16, comma 3).

Per società ed enti, l’omicidio colposo e le lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di sicurezza comportano anche la responsabilità amministrativa dell’ente (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001); un modello di organizzazione e gestione adottato ed efficacemente attuato secondo l’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 può escluderla.

Le figure della sicurezza

Datore di lavoroOrganizza la prevenzione, valuta i rischi, nomina le figure, mette a disposizione mezzi e risorse e vigila che le misure siano applicate.Artt. 2, 15, 17 e 18Approfondisci →
DirigentiAttuano le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività e vigilando su di essa, con gli obblighi dell’art. 18 secondo le attribuzioni e le competenze conferite.Art. 2, comma 1, lett. d; art. 18Approfondisci →
PrepostiSovrintendono al lavoro e vigilano sul rispetto delle disposizioni; vanno individuati obbligatoriamente e, se necessario, interrompono l’attività del lavoratore inadempiente o in caso di pericolo.Art. 18, comma 1, lett. b-bis; art. 19Approfondisci →
RSPP e Servizio di PrevenzioneIl datore di lavoro organizza il servizio e ne designa il responsabile, interno o esterno, con i requisiti di legge; nei casi dell’Allegato II può svolgerne direttamente i compiti.Artt. 31-34; Allegato IIApprofondisci →
Medico competenteVa nominato quando la valutazione dei rischi evidenzia esposizioni soggette a sorveglianza sanitaria; collabora alla valutazione dei rischi ed effettua le visite.Art. 18, comma 1, lett. a; artt. 25 e 41
Rappresentante dei lavoratori (RLS)È eletto o designato dai lavoratori; se manca, le sue funzioni sono svolte dall’RLS territoriale. Va consultato sulla valutazione dei rischi e sulle nomine.Artt. 47-50Approfondisci →
Addetti alle emergenzeLavoratori designati e formati per antincendio, evacuazione e primo soccorso; non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo.Art. 18, comma 1, lett. b; artt. 43-46Approfondisci →
LavoratoriPartecipano alla sicurezza: osservano le disposizioni, usano correttamente attrezzature e DPI, segnalano i pericoli, partecipano a formazione e visite mediche.Art. 20Approfondisci →

I passi per organizzare la sicurezza

1Definire ruoli e responsabilità
Individuare chi è il datore di lavoro (nelle società, chi ha i poteri decisionali e di spesa), i dirigenti e i preposti. Contano i poteri esercitati di fatto, non solo le qualifiche formali (artt. 2, 18 comma 1 lett. b-bis, e 299); le eventuali deleghe di funzioni vanno conferite nelle forme dell’art. 16.
2Designare l’RSPP
Organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione e designarne il responsabile, interno o esterno, con i requisiti dell’art. 32; nelle aziende indicate dall’Allegato II il datore di lavoro può assumerne direttamente i compiti, dopo la formazione prevista (artt. 17, 31-34).
3Nominare il medico competente
Se i rischi presenti comportano la sorveglianza sanitaria (ad esempio rumore, vibrazioni, agenti chimici, movimentazione dei carichi, videoterminali), nominare il medico competente, che collabora alla valutazione dei rischi (art. 18, comma 1, lett. a; artt. 25, 29 e 41).
4Valutare i rischi e redigere il DVR
Il documento, con data certa, si elabora con RSPP e medico competente, previa consultazione dell’RLS (artt. 28 e 29). Una nuova impresa deve valutare subito i rischi e completare il DVR entro 90 giorni dall’inizio dell’attività (art. 28, comma 3-bis); fino a 50 lavoratori si possono usare le procedure standardizzate (art. 29, comma 6).
5Eleggere o designare l’RLS
I lavoratori eleggono o designano il proprio rappresentante, oppure si fa riferimento all’RLS territoriale; in caso di nuova elezione o designazione il datore di lavoro ne comunica il nominativo all’INAIL (artt. 47-48; art. 18, comma 1, lett. aa).
6Organizzare le emergenze
Designare e formare gli addetti antincendio, evacuazione e primo soccorso, predisporre presidi e cassetta di pronto soccorso e, nei luoghi con almeno 10 lavoratori o negli altri casi previsti, il piano di emergenza (artt. 43-46; D.M. 2 settembre 2021; D.M. 388/2003).
7Informare, formare e addestrare
Ogni figura riceve la formazione prevista: i lavoratori all’assunzione, al cambio di mansione e all’introduzione di nuove attrezzature; datore di lavoro, dirigenti e preposti con i corsi specifici dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (artt. 36 e 37).
8Sorveglianza sanitaria e DPI
Visite preventive prima di adibire il lavoratore alla mansione a rischio; DPI scelti in base al DVR, sentiti RSPP e medico competente, consegnati con le informazioni d’uso e, per i DPI di III categoria e gli otoprotettori, con addestramento (art. 18, comma 1, lett. c e d; artt. 41 e 77).
Da sapere · La valutazione dei rischi con l’elaborazione del DVR e la designazione dell’RSPP sono gli unici obblighi che il datore di lavoro non può delegare (art. 17). La loro omissione è punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda (art. 55, comma 1, lett. a e b); gli obblighi gravano anche su chi esercita di fatto i poteri del datore di lavoro (art. 299).
Novità · Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, in vigore dal 24 maggio 2025, anche il datore di lavoro deve frequentare un corso di almeno 16 ore, da completare entro il 24 maggio 2027, con aggiornamento di 6 ore ogni cinque anni. La legge 11 marzo 2026, n. 34 ha inoltre affidato all’INAIL l’elaborazione di modelli semplificati di organizzazione e gestione per micro, piccole e medie imprese (art. 30, comma 5-ter).

Come vi aiutiamo

Come lavoriamo

1Primo incontro e sopralluogo
Conosciamo l’attività, le sedi, le persone e le lavorazioni.
2Verifica della situazione
Nomine, documenti, attestati e scadenze: cosa c’è, cosa manca, cosa va aggiornato.
3Organigramma della sicurezza
Proposta di ruoli e incarichi, con le lettere di nomina e di designazione pronte da firmare.
4DVR e piano di formazione
Valutazione dei rischi, programma delle misure di miglioramento e calendario dei corsi.
5Avvio della gestione
Scadenzario condiviso e assistenza continuativa nel tempo.
IL PASSO SUCCESSIVOGestione della sicurezza nel tempoUna volta organizzata, la sicurezza va mantenuta: aggiornamento del DVR, riunione periodica, scadenze di formazione e visite, verifiche delle attrezzature e appalti.→
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