Il rumore prodotto da un’attività non riguarda solo chi ci lavora: arriva alle abitazioni vicine ed è disciplinato dalla legge quadro sull’inquinamento acustico (L. 26 ottobre 1995, n. 447). Come tecnico competente in acustica, iscritto all’elenco nazionale ENTECA con il n. 5133, seguiamo sia chi deve avviare o modificare un’attività sia chi subisce il disturbo.

I servizi sono divisi in due aree: la documentazione acustica per aziende, attività commerciali e impianti, richiesta dai Comuni, e la misura del disturbo per privati e condomini. Entrambe si basano su rilievi fonometrici eseguiti con fonometro integratore di classe 1.
Per aziende e attività
Documenti da presentare al Comune con la domanda di permesso, la SCIA o la comunicazione di avvio dell’attività.
Per privati e condomini
Quando il rumore di un’attività o di un impianto vicino disturba la vita in casa: bar e locali, laboratori, impianti di climatizzazione, pompe di calore.
Chi esegue le misure
Valutazioni e misure di acustica ambientale vanno firmate da un tecnico competente in acustica iscritto all’elenco nazionale (art. 2, commi 6 e 7, L. 447/1995; D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42). Le esegue direttamente Moreno Monti, iscritto all’elenco nazionale ENTECA con il n. 5133.
