Valutazione dei rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il punto di partenza per qualsiasi azienda che intende tutelare i propri lavoratori.

COSA DICE LA LEGGE

Documento di valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento sono obblighi del datore di lavoro non delegabili (artt. 17, comma 1, lett. a, e 28 D.Lgs. 81/2008).

Riguardano tutte le aziende con almeno un lavoratore, inteso nel senso ampio dell’art. 2, comma 1, lett. a: non solo i dipendenti.

Il documento, che deve avere data certa, descrive l’organizzazione, i rischi presenti, le misure adottate e il programma per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza (art. 28, comma 2).

Pericolo
Proprietà o qualità di un fattore che può causare danni (art. 2, comma 1, lett. r).
Rischio
Probabilità di raggiungere il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione (art. 2, comma 1, lett. s).

Il nostro studio redige il DVR per imprese di piccole e medie dimensioni, sempre specifico per l’azienda a cui si riferisce. L’obiettivo è eliminare i rischi o, dove non è possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico (art. 15, comma 1, lett. c).

Come lavoriamo

1Sopralluogo nel sito oggetto del documento
2Verifica della documentazione aziendale sulla sicurezza
3Analisi delle mansioni e del ciclo produttivo
4Individuazione e valutazione dei rischi per ciascuna mansione
5Programma degli interventi migliorativi (misure di prevenzione e protezione)
6Collaborazione con il medico competente e consultazione dell’RLS (artt. 29 e 50)
7Redazione del documento e sua illustrazione al datore di lavoro

Le valutazioni specifiche

La valutazione deve riguardare tutti i rischi, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (art. 28, comma 1). Oltre al documento generale curiamo le valutazioni specifiche previste dal D.Lgs. 81/2008 e dalle norme collegate:

Rischio incendioValutazione del rischio incendio e misure di prevenzione e protezione antincendio (D.M. 3 settembre 2021).Approfondisci →
Piano di emergenza ed evacuazioneProcedure di emergenza, planimetrie, ruoli degli addetti e prove di evacuazione almeno annuali (artt. 43-46 D.Lgs. 81/2008; D.M. 2 settembre 2021).Approfondisci →
Stress lavoro-correlatoValutazione preliminare e, se necessario, approfondita secondo le indicazioni della Commissione consultiva permanente (art. 28, comma 1-bis).Approfondisci →
Movimentazione dei carichiSollevamento, traino, spinta e movimenti ripetitivi (Titolo VI e Allegato XXXIII, norme ISO 11228).Approfondisci →
VideoterminaliPostazioni di lavoro, ergonomia e sorveglianza sanitaria degli addetti (Titolo VII).Approfondisci →
Agenti fisiciRumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, radiazione solare, caldo e freddo (Titolo VIII); per rumore e vibrazioni anche con misure strumentali.Approfondisci →
Agenti chimici e cancerogeniRischio chimico, agenti cancerogeni e mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione (Titolo IX).Approfondisci →
Rischio biologicoEsposizione deliberata o potenziale ad agenti biologici, misure tecniche e igieniche (Titolo X).Approfondisci →
Atmosfere esplosive (ATEX)Classificazione delle zone e documento sulla protezione contro le esplosioni (Titolo XI).Approfondisci →
Spazi confinatiAmbienti sospetti di inquinamento o confinati: qualificazione delle imprese, procedura di lavoro e piano di soccorso (art. 66 D.Lgs. 81/2008; D.P.R. 177/2011).Approfondisci →
Lavori in quotaLavori oltre 2 metri: priorità alle protezioni collettive, scelta e uso dei DPI anticaduta (artt. 107-115).Approfondisci →
Protezione delle vie respiratorieScelta degli apparecchi, prova di tenuta e addestramento all’uso (art. 77; UNI EN 529 e UNI 11719).Approfondisci →
Lavoratrici madri e minoriRischi per le lavoratrici in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto (D.Lgs. 151/2001, art. 11) e per i lavoratori minorenni (L. 977/1967, art. 7).Approfondisci →
Appalti e DUVRIDocumento unico di valutazione dei rischi da interferenze per i lavori affidati a imprese esterne (art. 26, comma 3).Approfondisci →
QUANDO VA AGGIORNATO IL DVR (ART. 29, COMMA 3)

La valutazione va rielaborata, entro 30 giorni, in occasione di:

✓modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative per la sicurezza dei lavoratori
✓evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
✓infortuni significativi
✓risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità

Le misure di prevenzione vanno aggiornate subito. Per le nuove imprese il DVR deve essere elaborato entro 90 giorni dall’inizio dell’attività (art. 28, comma 3-bis).

Da sapere · Il DVR va rielaborato in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione, di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzia la necessità (art. 29, comma 3).
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Domande frequenti

Chi deve redigere il DVR?

Ogni datore di lavoro che ha almeno un lavoratore: è un obbligo che non può delegare (art. 17, c. 1, lett. a, D.Lgs. 81/2008). Il documento si elabora con l’RSPP e, nei casi previsti, con il medico competente, dopo aver consultato l’RLS (art. 29, c. 1 e 2).

Entro quando va redatto il DVR per una nuova attività?

La valutazione dei rischi va fatta subito e il documento va redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività (art. 28, c. 3-bis, D.Lgs. 81/2008).

Il DVR ha una scadenza?

Non ha una scadenza fissa, ma va rielaborato entro 30 giorni in caso di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione, di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria lo rende necessario (art. 29, c. 3, D.Lgs. 81/2008). Le valutazioni degli agenti fisici, come rumore e vibrazioni, vanno ripetute almeno ogni quattro anni (art. 181, c. 2).

Come si dà data certa al DVR e dove va tenuto?

Con uno strumento che attesti la data oppure con la firma del datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, con quelle di RSPP, RLS o RLST e medico competente, se nominato (art. 28, c. 2, D.Lgs. 81/2008). Il documento va custodito presso l’unità produttiva a cui si riferisce (art. 29, c. 4).

Le piccole imprese possono usare un modello semplificato?

Le aziende fino a 50 lavoratori possono valutare i rischi con le procedure standardizzate (art. 29, c. 6, D.Lgs. 81/2008). Sono escluse, tra le altre, le aziende con rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni o connessi all’amianto (art. 29, c. 7).

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