Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il punto di partenza per qualsiasi azienda che intende tutelare i propri lavoratori.

La valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento sono obblighi del datore di lavoro non delegabili (artt. 17, comma 1, lett. a, e 28 D.Lgs. 81/2008).
Riguardano tutte le aziende con almeno un lavoratore, inteso nel senso ampio dell’art. 2, comma 1, lett. a: non solo i dipendenti.
Il documento, che deve avere data certa, descrive l’organizzazione, i rischi presenti, le misure adottate e il programma per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza (art. 28, comma 2).
Il nostro studio redige il DVR per imprese di piccole e medie dimensioni, sempre specifico per l’azienda a cui si riferisce. L’obiettivo è eliminare i rischi o, dove non è possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico (art. 15, comma 1, lett. c).
Come lavoriamo
Le valutazioni specifiche
La valutazione deve riguardare tutti i rischi, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (art. 28, comma 1). Oltre al documento generale curiamo le valutazioni specifiche previste dal D.Lgs. 81/2008 e dalle norme collegate:
La valutazione va rielaborata, entro 30 giorni, in occasione di:
Le misure di prevenzione vanno aggiornate subito. Per le nuove imprese il DVR deve essere elaborato entro 90 giorni dall’inizio dell’attività (art. 28, comma 3-bis).
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Domande frequenti
Chi deve redigere il DVR?
Ogni datore di lavoro che ha almeno un lavoratore: è un obbligo che non può delegare (art. 17, c. 1, lett. a, D.Lgs. 81/2008). Il documento si elabora con l’RSPP e, nei casi previsti, con il medico competente, dopo aver consultato l’RLS (art. 29, c. 1 e 2).
Entro quando va redatto il DVR per una nuova attività?
La valutazione dei rischi va fatta subito e il documento va redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività (art. 28, c. 3-bis, D.Lgs. 81/2008).
Il DVR ha una scadenza?
Non ha una scadenza fissa, ma va rielaborato entro 30 giorni in caso di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione, di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria lo rende necessario (art. 29, c. 3, D.Lgs. 81/2008). Le valutazioni degli agenti fisici, come rumore e vibrazioni, vanno ripetute almeno ogni quattro anni (art. 181, c. 2).
Come si dà data certa al DVR e dove va tenuto?
Con uno strumento che attesti la data oppure con la firma del datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, con quelle di RSPP, RLS o RLST e medico competente, se nominato (art. 28, c. 2, D.Lgs. 81/2008). Il documento va custodito presso l’unità produttiva a cui si riferisce (art. 29, c. 4).
Le piccole imprese possono usare un modello semplificato?
Le aziende fino a 50 lavoratori possono valutare i rischi con le procedure standardizzate (art. 29, c. 6, D.Lgs. 81/2008). Sono escluse, tra le altre, le aziende con rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni o connessi all’amianto (art. 29, c. 7).
