
Quando un’impresa lavora in un cantiere edile valgono regole in più rispetto al lavoro in azienda. In questa pagina trovate chi fa cosa, quali documenti servono e che cosa deve contenere il POS.
Quando si applicano le regole dei cantieri
Le regole speciali sono nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008. Valgono per i cantieri temporanei o mobili: ogni luogo in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile elencati nell’Allegato X (art. 88 c. 1 e art. 89 c. 1 lett. a).
Rientrano, per esempio, costruzione, manutenzione, riparazione, ristrutturazione e demolizione di opere fisse, compresi scavi e montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati.
Alcune attività sono escluse (art. 88 c. 2). Tra queste:
- i lavori su impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportano lavori edili o di ingegneria civile (lett. g-bis);
- le attività minerarie e di cava indicate dalla norma;
- i lavori svolti in mare.
Per spettacoli e manifestazioni fieristiche il Titolo IV si applica con le regole particolari del Decreto 22 luglio 2014 (art. 88 c. 2-bis).
Chi fa cosa: i ruoli in cantiere
- Committente: è il soggetto per conto del quale si realizza l’opera (art. 89 c. 1 lett. b). Nomina i coordinatori quando servono, verifica le imprese e invia la notifica preliminare (artt. 90 e 99).
- Responsabile dei lavori: è la persona che il committente può incaricare di svolgere i propri compiti (art. 89 c. 1 lett. c). La nomina è facoltativa.
- Coordinatore per la progettazione (CSP) e per l’esecuzione (CSE): vanno designati quando nel cantiere operano più imprese esecutrici, anche in tempi diversi (art. 90 c. 3 e 4). Devono avere i requisiti dell’art. 98. Il CSE non può essere il datore di lavoro di un’impresa del cantiere, un suo dipendente o il suo RSPP (art. 89 c. 1 lett. f).
- Impresa affidataria: è l’impresa che ha il contratto con il committente e può subappaltare (art. 89 c. 1 lett. i). Controlla la sicurezza dei lavori affidati e verifica che i POS delle altre imprese siano coerenti con il proprio (art. 97).
- Impresa esecutrice: esegue l’opera o una parte con persone e mezzi propri (art. 89 c. 1 lett. i-bis). Redige il proprio POS (art. 96).
- Lavoratori autonomi: applicano quanto previsto dai piani di sicurezza (art. 100 c. 3) e seguono le indicazioni del CSE (art. 94).
PSC e POS: due documenti diversi
I due piani hanno nomi simili ma scopi diversi. Il PSC organizza il cantiere nel suo insieme. Il POS descrive come la singola impresa lavora in quel cantiere.
| PSC – Piano di sicurezza e coordinamento | POS – Piano operativo di sicurezza | |
|---|---|---|
| Chi lo scrive | Il coordinatore per la progettazione (art. 91) | Il datore di lavoro di ogni impresa esecutrice (art. 89 c. 1 lett. h; art. 96 c. 1 lett. g) |
| Quando serve | Quando operano più imprese esecutrici (art. 90 c. 3) | Sempre, per ogni impresa esecutrice e per ogni cantiere, anche con una sola impresa |
| A cosa serve | Coordina le lavorazioni e gestisce le interferenze; stima i costi della sicurezza | Descrive rischi e misure delle lavorazioni dell’impresa in quel cantiere |
| Contenuti minimi | Allegato XV; è parte del contratto d’appalto (art. 100 c. 2) | Allegato XV, punto 3.2 |
Per il singolo cantiere, l’accettazione del PSC e la redazione del POS valgono come adempimento di alcuni obblighi generali: valutazione dei rischi e obblighi negli appalti (art. 96 c. 2).
Il POS non serve per le mere forniture di materiali o attrezzature. In quei casi si applicano le regole degli appalti dell’art. 26 (art. 96 c. 1-bis). Vedete la pagina Appalti e DUVRI.
Cosa deve contenere il POS
Il POS va scritto per il singolo cantiere (art. 89 c. 1 lett. h). I contenuti minimi sono fissati dall’Allegato XV, punto 3.2:
- dati dell’impresa: datore di lavoro, sede e uffici di cantiere, lavorazioni svolte (anche dai lavoratori autonomi subaffidatari), addetti alle emergenze, RLS, medico competente, RSPP, direttore tecnico e capocantiere, numero e qualifiche di chi lavora in cantiere;
- compiti di sicurezza di ogni figura nominata;
- descrizione dell’attività, dell’organizzazione e dei turni di lavoro;
- elenco di ponteggi, ponti su ruote, altre opere provvisionali importanti, macchine e impianti;
- elenco delle sostanze e miscele pericolose, con le schede di sicurezza;
- esito della valutazione del rumore;
- misure di prevenzione in più rispetto a quelle del PSC, quando c’è;
- procedure di dettaglio richieste dal PSC, quando c’è;
- elenco dei DPI forniti ai lavoratori;
- documentazione su informazione e formazione dei lavoratori in cantiere.
Prima di iniziare, ogni impresa esecutrice consegna il POS all’impresa affidataria. Questa ne verifica la coerenza con il proprio e lo trasmette al CSE. I lavori partono solo dopo l’esito positivo delle verifiche, da fare entro 15 giorni (art. 101 c. 3).
Il PSC e il POS vanno messi a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori (art. 100 c. 4).
La notifica preliminare
Prima dell’inizio dei lavori il committente o il responsabile dei lavori invia la notifica preliminare (art. 99). Il contenuto è indicato nell’Allegato XII. Serve in questi casi:
- cantieri con più imprese esecutrici, anche non contemporanee;
- cantieri che lo diventano in corso d’opera per varianti;
- cantieri con una sola impresa e lavori stimati in almeno 200 uomini-giorno.
La notifica va all’Azienda USL e all’Ispettorato del lavoro competenti e alla Cassa edile; nei lavori pubblici anche al Prefetto. Una copia va esposta in modo visibile in cantiere (art. 99 c. 1, 1.1 e 2).
Nei lavori soggetti a titolo abilitativo, il committente trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori, la copia della notifica, il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione di aver fatto le verifiche sulle imprese (art. 90 c. 9 lett. c).
Le verifiche sulle imprese: idoneità tecnico-professionale
Il committente o il responsabile dei lavori deve verificare l’idoneità tecnico-professionale di imprese e lavoratori autonomi (art. 90 c. 9 lett. a e Allegato XVII). Deve anche controllare la patente a crediti (art. 90 c. 9 lett. b-bis).
| Imprese affidatarie ed esecutrici | Lavoratori autonomi |
|---|---|
| Iscrizione alla Camera di commercio coerente con l’appalto | Iscrizione alla Camera di commercio coerente con l’appalto |
| Documento di valutazione dei rischi | Documentazione di conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali |
| DURC | Elenco dei DPI in dotazione |
| Dichiarazione di non avere provvedimenti di sospensione o interdittivi (art. 14) | Attestati di formazione e, se previsto, di idoneità sanitaria; DURC |
Il committente chiede inoltre alle imprese esecutrici l’organico medio annuo e il contratto collettivo applicato (art. 90 c. 9 lett. b). Nei cantieri sotto i 200 uomini-giorno e senza i rischi particolari dell’Allegato XI la verifica è semplificata: bastano Camera di commercio, DURC e autocertificazione.
In caso di subappalto, è l’impresa affidataria a verificare subappaltatori e lavoratori autonomi con gli stessi criteri (art. 97 c. 2 e Allegato XVII, punto 3).
Patente a crediti e badge di cantiere
Patente a crediti. Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono avere la patente a crediti rilasciata dall’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 27 D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.L. 19/2024 e dal D.L. 159/2025, convertito dalla L. 198/2025).
- Esclusi: chi fa mere forniture o prestazioni intellettuali e le imprese con attestazione SOA di classifica III o superiore.
- Punteggio: si parte da 30 crediti; per lavorare in cantiere ne servono almeno 15.
- Decurtazioni: i crediti calano in caso di violazioni accertate (Allegato I-bis). Per il lavoro irregolare commesso dal 1° gennaio 2026 si perdono 5 crediti per ogni lavoratore, già dalla notifica del verbale.
- Sanzioni: chi lavora senza patente o con meno di 15 crediti paga il 10% del valore dei lavori, con un minimo di 12.000 euro, ed è escluso dagli appalti pubblici per 6 mesi.
- Infortuni gravi: in caso di infortunio mortale o con inabilità permanente l’INL può sospendere la patente in via cautelare fino a 12 mesi.
Badge di cantiere. Il D.L. 159/2025 (art. 3) prevede una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione per chi lavora in appalto e subappalto nei cantieri edili pubblici e privati. Le regole operative devono arrivare con un decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero delle Infrastrutture.
La formazione per chi lavora in cantiere
Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa affidataria devono avere una formazione adeguata ai compiti di controllo e coordinamento del cantiere (art. 97 c. 3-ter D.Lgs. 81/2008).
- L’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 prevede un modulo «Cantieri» di 6 ore per i datori di lavoro e i dirigenti delle imprese affidatarie, da aggiungere al loro corso (FAQ Ministero del Lavoro n. 41).
- Per i preposti dell’affidataria la norma chiede comunque una formazione adeguata alle attività di cantiere.
- Nei 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo resta fermo l’obbligo dell’art. 97 c. 3-ter; dopo, il percorso dovrà essere conforme all’Accordo (FAQ n. 42).
- I lavoratori delle costruzioni sono nella fascia di rischio alto: la formazione specifica è di 12 ore.
- Per PLE, gru per autocarro, macchine movimento terra e pompe per calcestruzzo serve l’abilitazione all’uso dell’attrezzatura (art. 73 c. 5).
Vedete Corso datori di lavoro, Corso dirigenti, Corso preposti e Corsi attrezzature di lavoro.
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Domande frequenti
Serve il POS anche se in cantiere lavora una sola impresa?
Sì. Ogni impresa esecutrice deve redigere il POS per il singolo cantiere (art. 96 c. 1 lett. g D.Lgs. 81/2008). Fanno eccezione le mere forniture di materiali o attrezzature.
Chi deve nominare i coordinatori per la sicurezza?
Il committente o il responsabile dei lavori, quando nel cantiere operano più imprese esecutrici, anche non contemporanee (art. 90 c. 3 e 4).
Il lavoratore autonomo deve avere la patente a crediti?
Sì, se opera in un cantiere temporaneo o mobile. Sono esclusi solo chi effettua mere forniture o prestazioni intellettuali e le imprese con SOA di classifica III o superiore.
Quando va inviata la notifica preliminare?
Prima dell’inizio dei lavori, quando ci sono più imprese esecutrici, quando lo diventano per varianti, o quando c’è una sola impresa con lavori di almeno 200 uomini-giorno (art. 99).
Il badge di cantiere è già obbligatorio?
Non ancora. Serve un decreto attuativo che, secondo le fonti consultate fino a settembre 2026, non è stato pubblicato. Resta obbligatoria la tessera di riconoscimento del personale in appalto e subappalto.
Il modulo «Cantieri» da 6 ore riguarda tutte le imprese?
No. Secondo le FAQ del Ministero riguarda i datori di lavoro e i dirigenti delle imprese affidatarie (art. 97 c. 3-ter D.Lgs. 81/2008).
