
Il 17 aprile 2025 Stato e Regioni hanno approvato un nuovo accordo che riscrive le regole della formazione sulla sicurezza. La novità più importante riguarda i datori di lavoro: un corso obbligatorio di 16 ore da concludere entro il 24 maggio 2027.
Il nuovo Accordo in breve
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. Fissa durata e contenuti minimi dei corsi sulla sicurezza (art. 37 c. 2 D.Lgs. 81/2008).
Riunisce in un solo testo regole che prima erano sparse in più accordi. Riguarda:
- lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro (art. 37 D.Lgs. 81/2008);
- RSPP e ASPP (art. 32);
- datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP (art. 34);
- coordinatori per la sicurezza nei cantieri (art. 98);
- chi lavora in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. 177/2011);
- operatori di attrezzature che richiedono una specifica abilitazione (art. 73 c. 5).
Datori di lavoro: il corso di 16 ore entro il 24 maggio 2027
È la novità principale. Ogni datore di lavoro deve ricevere una formazione specifica (art. 37 c. 7 D.Lgs. 81/2008, modificato dalla L. 215/2021). L’Accordo ora ne fissa durata e contenuti.
- Durata: almeno 16 ore, su obblighi, responsabilità e organizzazione della sicurezza.
- Modulo «Cantieri»: 6 ore in più per i datori di lavoro delle imprese affidatarie (art. 97 c. 3-ter D.Lgs. 81/2008).
- Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni.
- Chi è già datore di lavoro: deve concludere il corso entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, cioè entro il 24 maggio 2027.
- Esonero: chi ha già una formazione valida come RSPP o come datore di lavoro-RSPP non deve rifare il corso (Allegato III dell’Accordo), purché il titolo non sia decaduto (vedi la regola dei 10 anni).
Se volete svolgere voi stessi i compiti di RSPP, il corso di 16 ore è il primo passo. Poi servono un modulo comune di 8 ore e, per alcuni settori, un modulo integrativo. L’aggiornamento è di 8 ore ogni 5 anni. Trovate i dettagli nella pagina Corso datori di lavoro.
La mancata formazione del datore di lavoro è un reato (art. 55 c. 5 lett. c D.Lgs. 81/2008).
Lavoratori, preposti e dirigenti
Lavoratori. Non c’è più la possibilità di completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione. La formazione va fatta al momento dell’assunzione, del cambio di mansione o dell’arrivo di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose (art. 37 c. 4 D.Lgs. 81/2008; FAQ Ministero n. 9 e 32).
Preposti. Il corso passa da 8 a 12 ore. L’aggiornamento diventa di 6 ore ogni 2 anni. Non si può fare in e-learning: solo in aula o in videoconferenza sincrona (FAQ n. 37 e 38). Chi aveva il corso da più di 2 anni doveva aggiornarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore: se non l’avete ancora fatto, mettetevi in regola subito.
Dirigenti. Il corso scende a 12 ore. Per i dirigenti delle imprese affidatarie si aggiunge il modulo «Cantieri» di 6 ore. L’aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni.
| Figura | Corso | Aggiornamento | Note |
|---|---|---|---|
| Lavoratori | 4 ore generale + 4, 8 o 12 ore specifica (secondo il rischio) | 6 ore ogni 5 anni | Niente più 60 giorni dall’assunzione |
| Preposti | 12 ore | 6 ore ogni 2 anni | No e-learning |
| Dirigenti | 12 ore (+ 6 ore cantieri) | 6 ore ogni 5 anni | Modulo cantieri per le affidatarie |
| Datori di lavoro | 16 ore (+ 6 ore cantieri) | 6 ore ogni 5 anni | Entro il 24/05/2027 per chi è già datore |
Vedete anche Corso lavoratori, Corso preposti e Corso dirigenti.
RSPP e ASPP
Il percorso per RSPP e ASPP resta diviso in moduli:
- Modulo A: 28 ore, di base per tutti;
- Modulo B comune: 48 ore, più moduli di specializzazione per alcuni settori (agricoltura, pesca, costruzioni, sanità residenziale, chimico-petrolchimico);
- Modulo C: 24 ore, solo per gli RSPP;
- Aggiornamento: 40 ore ogni 5 anni per gli RSPP, 20 ore ogni 5 anni per gli ASPP.
Maggiori informazioni nella pagina Corsi RSPP e ASPP.
Attrezzature di lavoro e spazi confinati
Attrezzature. L’elenco delle attrezzature che richiedono un’abilitazione si allarga. Entrano il carroponte (gru a ponte), i caricatori per la movimentazione dei materiali e i carri raccoglifrutta (art. 73 c. 5 D.Lgs. 81/2008).
- Corsi e aggiornamenti si fanno solo in presenza: niente videoconferenza né e-learning (FAQ n. 19).
- L’aggiornamento è di 4 ore ogni 5 anni, con prove pratiche.
- Nelle esercitazioni pratiche c’è al massimo un istruttore ogni 6 allievi.
- Le gru a bandiera non rientrano nell’elenco (FAQ n. 24).
- Un corso fatto prima vale solo se i contenuti sono del tutto conformi al nuovo Accordo (FAQ n. 14 e 23).
Spazi confinati. Chi lavora in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. 177/2011) deve seguire un corso di 12 ore: 4 di teoria e 8 di pratica. Il corso si fa solo in presenza (FAQ n. 33). L’aggiornamento è di 4 ore ogni 5 anni. I corsi già fatti valgono solo se integralmente conformi; se manca anche un solo contenuto, il corso va ripetuto (FAQ n. 26).
Vedete Corsi attrezzature di lavoro e Spazi confinati.
Credito formativo: la regola dei 10 anni
Un corso abilitante resta valido solo se viene aggiornato con regolarità. Se passano più di 10 anni senza aggiornamento, il titolo decade e non si può più usare. Non basta un aggiornamento: il corso va ripetuto per intero (FAQ n. 8).
Anche per la formazione fatta prima del nuovo Accordo non sono previste integrazioni parziali: o i contenuti sono conformi, o il corso va ripetuto.
Verifica finale e verifica dell’efficacia
Ogni corso e ogni aggiornamento si chiude con una verifica finale obbligatoria (FAQ n. 51).
La vera novità è la verifica dell’efficacia: il datore di lavoro deve controllare nel tempo che quanto insegnato venga applicato davvero durante il lavoro (Parte IV, punto 7 dell’Accordo).
- Dove la riunione periodica è obbligatoria (art. 35 D.Lgs. 81/2008), la verifica si può fare in quella sede.
- Negli altri casi si usano gli strumenti indicati dall’Accordo, per esempio check list compilate dal preposto (FAQ n. 10).
Fine del periodo transitorio: cosa vale oggi
L’Accordo ha concesso 12 mesi, fino a maggio 2026, per avviare corsi ancora con le vecchie regole. Quel periodo è finito: oggi tutti i corsi nuovi devono seguire il nuovo Accordo.
Per il modulo «Cantieri», nei 24 mesi resta fermo l’obbligo di formazione adeguata dell’art. 97 c. 3-ter. Dopo, il percorso dovrà essere conforme all’Accordo (FAQ n. 42).
| Data | Cosa succede |
|---|---|
| 24/05/2025 | Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale |
| Maggio 2026 | Fine del periodo transitorio di 12 mesi; termine per aggiornare i preposti con corso più vecchio di 2 anni e per i corsi spazi confinati e nuove attrezzature |
| 24/05/2027 | Termine per il corso di 16 ore dei datori di lavoro già in attività |
Per sapere quali corsi vi servono, vedete l’elenco dei corsi di formazione e i materiali nella sezione Risorse.
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Domande frequenti
Sono datore di lavoro da anni: devo fare il corso di 16 ore?
Sì, se non avete già una formazione valida come RSPP o come datore di lavoro-RSPP. Il corso va concluso entro il 24 maggio 2027, ma conviene non arrivare a ridosso della scadenza.
Posso formare un nuovo assunto entro 60 giorni dall’assunzione?
No. Il nuovo Accordo non lo consente più. La formazione va fatta al momento dell’assunzione, del cambio di mansione o dell’introduzione di nuove attrezzature o sostanze (art. 37 c. 4 D.Lgs. 81/2008).
Il corso preposti si può fare in e-learning?
No. Corso e aggiornamento dei preposti si fanno solo in aula o in videoconferenza sincrona.
Ho fatto il corso RSPP-datore di lavoro molti anni fa e non mi sono mai aggiornato: vale ancora?
Se sono passati più di 10 anni senza aggiornamento, il titolo è decaduto. Dovete ripetere il corso per intero: un semplice aggiornamento non basta.
Il modulo «Cantieri» da 6 ore è obbligatorio per tutti?
No. Riguarda i datori di lavoro e i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri (art. 97 c. 3-ter D.Lgs. 81/2008).
Per usare il carroponte serve un corso?
Sì. Con il nuovo Accordo il carroponte è tra le attrezzature che richiedono un’abilitazione. Il corso e l’aggiornamento (4 ore ogni 5 anni) si fanno solo in presenza. Le gru a bandiera, invece, non sono comprese.
