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Incarico RSPP

L’RSPP è il professionista designato dal datore di lavoro per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (art. 2, comma 1, lett. f, D.Lgs. 81/2008).

LA NOSTRA QUALIFICA
Per. Ind. Moreno Monti – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
In possesso dei requisiti dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008: diploma di istruzione secondaria superiore e Moduli A, B e C, con Moduli B per tutti i macrosettori ATECO, e aggiornamento quinquennale secondo l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Incarichi di RSPP esterno dal 2007.
REGISTROAIFOSRSPPN. 316L. 4/2013
MODULO A
28 ore – 2007
MODULO C
24 ore – 2008
MODULI B
tutti i macrosettori ATECO (2008–2012)
REGISTRO PROFESSIONALE AIFOS
RSPP – n. 316, iscritto dal 04/11/2016
Attestato di qualità e di qualificazione professionale rilasciato da AiFOS ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 4/2013 (socio n. 2885).
L’OBBLIGO

RSPP esterno

La designazione dell’RSPP è un obbligo del datore di lavoro non delegabile (art. 17, comma 1, lett. b), salvo i casi in cui il datore di lavoro svolge direttamente i compiti del servizio (art. 34).

L’RSPP può essere interno o esterno all’azienda (art. 31) e deve possedere i requisiti dell’art. 32.

Cosa fa per te un RSPP esterno

INCONTRI E VERIFICHE
  • incontri con la direzione aziendale
  • sopralluoghi in azienda
  • incontri con RLS e medico competente
  • partecipazione alla riunione periodica (art. 35)
  • verifica di attrezzature, luoghi di lavoro e documentazione
DOCUMENTI E PROGRAMMI
  • collaborazione alla valutazione dei rischi e al DVR
  • procedure di sicurezza per le attività aziendali
  • piano di emergenza e prove di evacuazione
  • programmi di informazione e formazione dei lavoratori
  • programma di lavoro e scadenze

L’incarico, passo per passo

1Analisi preventiva della struttura
2Individuazione delle criticità e degli interventi necessari
3Collaborazione alla valutazione dei rischi
4Informazione al datore di lavoro su interventi e attività da svolgere
5Definizione e introduzione di procedure operative

I compiti dell’RSPP (art. 33)

Individua i rischiIndividua i fattori di rischio, li valuta e propone le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro.
Propone le misureElabora le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di queste misure (art. 28, comma 2).
Scrive le procedureElabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.
Programma la formazionePropone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
Partecipa alle riunioniPartecipa alle consultazioni e alla riunione periodica di prevenzione e protezione (art. 35).
Informa i lavoratoriFornisce ai lavoratori le informazioni previste dall’art. 36.
CHI PUÒ FARE L’RSPP

L’RSPP deve avere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e aver frequentato i corsi previsti dall’art. 32 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025:

✓Modulo A – formazione di base (28 ore)
✓Modulo B – parte comune (48 ore) più le eventuali specializzazioni di settore
✓Modulo C – prevenzione e protezione, organizzazione e comunicazione (24 ore)
✓aggiornamento periodico ogni 5 anni

Interno, esterno o datore di lavoro?

RSPP esternoÈ la soluzione più diffusa nelle piccole e medie imprese: competenze sempre aggiornate, uno sguardo esterno e un costo programmabile (art. 31).
Datore di lavoro RSPPIl datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio nei casi dell’Allegato II (ad es. aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, altre aziende fino a 200), dopo un apposito corso (art. 34).
Servizio interno obbligatorioIn alcune realtà il servizio deve essere interno: ad esempio aziende industriali con oltre 200 lavoratori e strutture sanitarie con oltre 50 lavoratori (art. 31, comma 6).
Da sapere · Con un RSPP esterno il datore di lavoro ha un riferimento tecnico per gli adempimenti e le scadenze del D.Lgs. 81/2008, ma gli obblighi di legge restano in capo a lui (artt. 17 e 18). Se, nei casi consentiti, svolge direttamente i compiti dell’RSPP, deve frequentare lo specifico percorso formativo previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (art. 34, commi 2 e 3).
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